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CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "FUNGO DI BORGOTARO"
Art. 1
DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO - SEDE
A tutti gli effetti di legge è costituito, tra i produttori singoli od associati, proprieta collettive frazionali denominate Comunalie, commercianti ed industriali trasformatori, una associazione denominata CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA 'FUNGO DI BORGOTARO'
conosciuta più semplicemente come 'Consorzio Fungo di Borgotaro', volto alla tutela del fungo di Borgotaro fresco, secondo le norme fissate nel disciplinare di produzione riconosciuto con decreto ministeriale del Ministro per il Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 02.12.1993.
Il Consorzio ha sede legale in Borgotaro e ha la durata di anni 30 e cioè fino al 31.12.2024 e può essere prorogato con delibera dell'Assemblea consorziale. Il Consorzio può istituire rappresentanze ovunque in Italia ed all'estero, quando ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 3

Art. 2
ADOZIONE DI MARCHIO I.G.P.
Il Consorzio adotta un unico marchio 'Fungo di Borgotaro' depositato e brevettato ai sensi della legge e pertanto la seguente dicitura: CONSORZIO FUNGO DI BORGOTARO - I.G.P.
ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92'
Apposito regolamento indicherà la forma e la normativa per l'uso dello stesso.

Art. 3
FINALITA' E SCOPI
Il Consorzio 'Fungo di Borgotaro' non ha fini di lucro e si propone:

1) di potenziare e valorizzare la produzione e la commercializzazione del fungo spontaneo allo stato fresco del genere Boletus (B. edulis, B. pinicola, B. aestivum, B. aereus) denominato 'Fungo di Borgotaro', tutelare l'indicazione geografica protetta, difendendo le peculiarità caratteristiche in base alle disposizioni contenute nel D.M. 2.12.1993 sulla base del Reg. (CEE) 2081/92 e delle leggi nazionali e decreti ulteriori che venissero emanati sulla materia.

2) di propagandare in Italia, Europa ed all'Estero, il pregio, le qualità e le caratteristiche del 'Fungo di Borgotaro' - prodotto fresco - partecipando, nel limite delle sue possibilità, a tutte le iniziative tendenti alla ulteriore qualificazione e alla propaganda del 'Fungo di Borgotaro'. A tale scopo, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, potranno essere determinati prezzi unici di vendita del prodotto fresco confezionato.

3) di procedere alla rilevazione annuale delle quantità di prodotto fresco spontaneo 'Fungo di Borgotaro' nelle zone delimitate dall'art. 3 del disciplinare di produzione connesso al D.M. 2.12.1993, nonchè la produzione raccolta da ciascun socio.

4) di rappresentare gli interessi dei consorziati in seno alle commissioni od Enti di interesse locale, nazionale, europeo ed internazionale nelle quali vengono trattati problemi inerenti i funghi spontanei che riguardano le categorie interessate.

5) di studiare il mercato del prodotto fresco, sia sul gradimento dello stesso, sia sulle possibilità di commercializzazione e di consumo, sia sui temi che di volta in volta l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione ritengono di affrontare.

6) di collaborare e vigilare con gli organi amministrativi statali e regionali e con le Autorità competenti per l'osservanza e per l'applicazione delle norme relative alla produzione e commercializzazione del 'Fungo di Borgotaro' e vigilare che le stesse norme legislative siano applicate dai non consorziati all'interno della delimitazione dell' I.G.P.

7) di promuovere e coordinare, d'intesa con le pubbliche Autorità, studi e ricerche concernenti il miglioramento delle tecniche produttive.

8) di ottenere da parte del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali l'incarico di vigilanza prevista dall'art. 5 del D.M. 2.12.1993.

9) di assolvere i compiti di intervento derivanti sia dalla applicazione dei regolamenti comunitari, sia da generali orientamenti economici nazionali e regionali, assicurando la propria disponibilità di mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente statuto.

10) di informare ed assistere i consorziati negli adempimenti consequenziali alle norme legislative e regolamentari in vigore, ivi compreso quanto attiene alla formazione e successivi aggiornamenti, sia dell'Albo dei Produttori che del Catasto fungino.

11) di rappresentare i consorziati presso gli organi della Pubblica Amministrazione e gli Enti pubblici e privati che esercitano le diverse funzioni di competenza.

12) di favorire accordi con altre categorie economiche, sempre nell'interesse dei consorziati.

13) di istituire o partecipare alla istituzione di laboratori per la produzione di piante di latifoglie micorrizzate con micelio di fungo di Borgotaro e di realizzare aree dimostrative per l'incremento della produzione fungina.

14) di adoperarsi affinché i soci commercianti ed industriali diano le preferenze, nei loro acquisti, ai produttori di fungo di Borgotaro soci del Consorzio, concordando il prezzo, prima dell'epoca di raccolta, con i produttori stessi.

15) di vigilare affinché i produttori, commercianti ed industriali non usino il nome ed il marchio del Consorzio o diciture comunque atte a trarre in inganno il consumatore.

16) di addivenire ad intese o stipulare convenzioni con altri Consorzi per il regolamento di questioni di interesse reciproco e di espletare, in collaborazione, anche tramite organismi a partecipazione comune all'uopo creati, la vigilanza sull'adempimento delle disposizioni del D.M. 2.12.1993 e del disciplinare di produzione o altre leggi e decreti emanati sulla stessa materia.

17) di adoperarsi per concordare, ogni anno, con Enti e Privati, la data di inizio della raccolta del fungo di Borgotaro.

18) di costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per reato relativo alla materia disciplinata dal D.M. 2.12.1993.

Art. 4
SOCI E MODALITA' DI ADESIONE AL CONSORZIO
In numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore a nove.
Possono far parte del Consorzio persone fisiche e giuridiche inquadrate in uno delle seguenti categorie:
a) produttori di 'Fungo di Borgotaro', singoli od associati, che raccolgano il prodotto fresco nei boschi e nei terreni iscritti all'Albo dell'I.G.P. Fungo di Borgotaro.
b) commercianti ed industriali che commercializzino o trasformino il prodotto fresco proveniente dai boschi e terreni iscritti all'Albo dell'I.G.P. Fungo di Borgotaro.
Le categorie sopra indicate devono rispondere alle garanzie richieste ed alle normative stabilite dal D.M. 2.12.1993 e sue eventuali e possibili modificazioni.
E' consentita l'ammissione a soci onorari di Associazioni e di Enti locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che collaborino con contributi, iniziative proprie o di gruppo, pubblicazioni ecc. alla valorizzazione del 'Fungo di Borgotaro'. Tali soci saranno iscritti in apposito Albo, senza diritto di voto.

Art. 5
Chi desidera essere socio del Consorzio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando;
a) cognome, nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale o partita Iva;
b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'art. 4;
c) ubicazione ed estensione dei boschi e dei terreni compresi nell'area di indicazione geografica protetta di cui sia proprietario, comproprietario, usufruttuario od utente e che siano iscritti all'apposito Albo dei terreni I.G.P.
Nel caso di commercianti ed industriali il quantitativo di funghi commercializzati freschi o trasformati effettuato nell'anno precedente.
Se la domanda è proposta da persone giuridiche si deve indicare:
a) la denominazione, la sede e l'attività che ne forma oggetto, il codice fiscale o partita IVA;
b) la carica della persona che ha la rappresentanza legale e che sottoscrive;
c) l'organo ufficiale che ha deliberato la presentazione della domanda e la relativa deliberazione.
L'accoglimento della domanda, che è subordinata all'accettazione ed all'assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel regolamento e nel presente Statuto, viene deciso, con giudizio motivato, dal Consiglio di Amministrazione, che ne dà comunicazione all'interessato.

Art.6
OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno l'obbligo di :
a) sottoscrivere e versare la quota 'una tantum' di partecipazione al capitale sociale quale quota di ammissione, nonchè i contributi annuali;
b) di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
c) di provvedere alla denuncia di produzione e di sottostare al controllo che venisse esercitato da funzionari od agenti autorizzati dal Consorzio, dando piena facoltà a questi di accedere in qualsiasi momento nei locali ove viene praticata la fase di allestimento del prodotto da commercializzare o da trasformare;
d) di consentire tutti gli accertamenti che il Consorzio intente svolgere per la vigilanza ed il controllo sulle produzioni, sui trasferimenti, sugli acquisti e sulle vendite;
e) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi generali del Consorzio;
f) di indicare, nella vendita e trasformazione, la denominazione sociale del Consorzio di tutela;
g) di concorrere alla copertura delle spese per i servizi sociali nella misura che sarà stabilità dai regolamenti, in rapporto alla quantità dei prodotti posti in vendita, verificabile dalle ricevute rilasciate dalla C.C.I.A e dal libro di carico e scarico.
I soci del Consorzio potranno far parte di altri Enti purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto.
I soci non possono cedere il marchio ottenuto dal Consorzio a terzi.
Sui soci inadempienti alle disposizioni del presente resta la facoltà per il Consorzio di applicare le sanzioni previste dallo Statuto, qualora ne ricorrano gli estremi.

Art.7
I Soci in regola con le norme statutarie hanno diritto:
a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;
b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
c) di prendere visione del Bilancio annuale e di presentare agli organi sociali proposte concernenti l'oggetto sociale.

Art. 8
QUOTE DI AMMISSIONE
All'atto dell'ammissione i nuovi consorziati saranno tenuti al pagamento di una quota di ammissione stabilità annualmente dal Consiglio di Amministrazione; tale quota potrà essere differenziata per categorie di Soci.
Quando vi sia trapasso di proprietà per successione o comunque tra parenti entro il terzo grado, non sarà richiesta alcuna tassa di ammissione ai nuovi intestatari, i quali peraltro dovranno richiedere la nuova consistenza di proprietà all'atto della prima denuncia di produzione.

Art. 9
CONTRIBUTI ANNUALI
Per le spese relative al funzionamento del Consorzio i soci corrisponderanno a questo un contributo annuo. L'entità del contributo a carico del socio sarà stabilito ogni anno entro il 30 aprile dal Consiglio di Amministrazione, con ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Art. 10
RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o morte del socio.
Il recesso da socio è ammesso solo dopo il secondo anno dalla sua ammissione, salvo il caso in cui il socio perda i requisiti richiesti per la sua iscrizione.
Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione, e la sua appartenenza è mantenuta fino al termine dell'esercizio in corso.

Art. 11
L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:
a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivati dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
b) arrechi in qualunque modo danno morale o materiale al Consorzio;
c) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi consortili e dei consorziati ovvero pregiudichi in qualunque modo l'attività del Consorzio;
d) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi del Consorzio;
e) perda comunque i requisiti previsti per l'ammissione.
L'inadempiente deve in ogni caso essere preventivamente invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà essere deliberata trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.
Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il Socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avvenuta, al Comitato dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.
Il Socio escluso decade dalla data di provvedimento dall'esercizio dei diritti attivi.

Art. 12
Decadono dalla qualità di Soci gli Enti, le società ecc. per cui sia aperta la procedura di liquidazione ordinaria e coatta amministrativa, oppure sia dichiarato il fallimento.
In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi potrà essere ammesso in luogo del Socio defunto, salvo che uno di essi non presenti domanda di recesso ai sensi dell'art. 10.

Art. 13
Ai Soci che cessano di far parte del Consorzio, come pure ai loro eredi, non aspetta alcun rimborso.

Art. 14
SANZIONI
Le irregolarità o inadempienze da parte dei consorziati saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione il quale, se del caso, in relazione alla gravità delle irregolarità od inadempienze di cui all'art. 11 potrà deliberare di applicare una delle seguenti sanzioni, sentito il parere consultivo del Collegio dei Probiviri:
a) richiamo;
b) riprovazione per lettera raccomandata;
c) radiazione dall'Albo dei soci.
Il Socio non potrà essere riammesso se non con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15
PATRIMONIO SOCIALE
Il Patrimonio Sociale è costituito:
a) dal fondo formato dalle quote di ammissione;
b) dal fondo legale di riserva;
c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito in base a deliberazione dell'Assemblea.
Il Patrimonio Sociale può essere costituito inoltre da eventuali lasciti, donazioni, contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali, internazionali ed esteri.

Art. 16
ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci;
d) il Collegio dei Provibiri;

Art. 17
ASSEMBLEA
Spetta all'Assemblea Ordinaria:
a) eleggere le cariche sociali;
b) approvare il Bilancio annuale;
c) approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
d) ratificare il contributo che ogni Socio è tenuto a versare quale quota annuale;
e) deliberare sulla compravendita di immobili e costruzione di fabbricati;
f) deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame, con regolare ordine del giorno, dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci oppure in seguito a richiesta scritta o motivata di almeno un quinto dei Soci.
Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio, nonchè la nomina di liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 18
Tutti i consorziati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e legale dall'Assemblea regolamentare costituita, le deliberazioni della quale vincolano anche gli assenti e i dissidenti. Tutti i consorziati non morosi hanno diritto di prendere parte ai lavori e alle deliberazioni dell'Assemblea.
Ai soci proprietari di boschi e terreni atti alla produzione di funghi spetterà un numero di voti, come da seguente prospetto:
- fino a 10 ettari voto n. 1
- da 11 a 50 ettarivoto n.3
- da 50 a 100 ettarivoto n.5
- da 101 a 300 ettarivoto n.10
- da 301 a 500 ettarivoto n.15
- da 501 a 800 ettarivoto n.20
- oltre 800 ettarivoto n.25

Art. 19
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.
Il Presidente sceglie tra i presenti due scrutatori, designa il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità dell'ordine del giorno già noto e regola le modalità delle votazioni.

Art. 20
L'Assemblea dei Consorziati sarà convocata ordinariamente una volta all'anno entro il mese di aprile, per deliberare sul conto consuntivo del Consorzio del precedente esercizio sociale, sui provvedimenti da prendersi in relazione al conto stesso ed all'attività normale del Consorzio; nonchè per nominare i Consiglieri, i Sindaci, per stabilire l'emolumento dei Sindaci e per fissare le quote sociali.
L'Assemblea potrà essere convocata anche ogni qualvolta lo reputerà necessario il Consiglio di Amministrazione od il Collegio dei Sindaci, o quando ne facciano domanda scritta al Presidente del Consorzio tanti consorziati rappresentanti 1/5 dei voti spettanti a tutti i consorziati in conformità dell'Art.18.
Nel caso di domanda da parte dei consorziati di convocazione dell'Assemblea, i consorziati stessi debbono indicare gli argomenti da trattarsi in Assemblea ed il Consiglio dovrà indire la convocazione dell'Assemblea stessa entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Art. 21
Le convocazioni delle Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, debbono farsi mediante avviso personale ai singoli consorziati.
Tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea e l'indicazione del giorno della seconda convocazione, qualora la prima risulti deserta. Dal giorno dell'invito dell'avviso di convocazione a quello dell'Assemblea non debbono correre meno di dieci e non più di trenta giorni.

Art. 22
L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di 1/3 dei consorziati, rappresentanti almeno la metà di voti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei consorziati e dei voti.
Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da altro consorziato, anche amministratore, mediante opportuna delega scritta.
Gli amministratori non hanno diritto di voto nella deliberazione relativa all'approvazione del bilancio e a questioni interessanti la loro qualità.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza di voti rappresentati.
Trattandosi di persone, le deliberazioni saranno prese a voto segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate a mezzo di processi verbali, trascritti sopra registri e firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.
Lo scioglimento del Consorzio e le modificazioni al presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea.
In tale caso l'Assemblea, per essere validamente costituita, deve avere la presenza o la rappresentanza di tanti soci del Consorzio che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) dei voti, e ciò anche in seconda convocazione.

Art. 23
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da 9 membri così suddivisi:
a) n° 7 membri in rappresentanza dei proprietari dei terreni, dei commercianti o degli industriali ricadenti nel territorio ad indicazione geografica protetta.
b) n° 1 membro in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio ad indicazione geografica protetta.
c) n° 1 in rappresentanza del Consorzio Comunalie Parmensi.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
I Consiglieri che per tre sedute consecutive, senza giustificati e validi motivi, non sono presenti alle sedute, decadono dall'incarico. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente per iscritto prima dell'inizio della seduta.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i Soci membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno due Vicepresidenti. Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli, mediante cooptazione secondo le norme di cui all'Art. 2386 C.C.
Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo le attribuzioni dell'Assemblea stabilite dal presente Statuto.
Esso, oltre a disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo con regolamenti interni, sia generali che particolari, determina o nomina il Comitato Tecnico e l'eventuale personale del Consorzio; provvede altresì all'approvazione del Regolamento di applicazione dello Statuto Sociale.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deciderà annualmente sulla destinazione delle entrate, seguendo però il criterio che tutto ciò che esula dalle spese generali di Amministrazione verrà ripartito in base ai contributi versati dai soci delle zone interessate.
Il Consiglio potrà dare deleghe occasionali ai propri membri e potrà anche delegare i propri poteri nella misura che crederà opportuna ad uno dei suoi membri con la qualifica di Consigliere delegato, fermo restando in ogni caso quanto stabilito dagli articoli 2381 e 2389 del Codice Civile.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro dei verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24
Il Presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza anche legale del Consorzio e la firma consortile, ne cura l'andamento generale e morale, firma i mandati di incasso, di pagamento e la corrispondenza.
Il Presidente riunisce il Consiglio tutte le volte che lo crede necessario o almeno quattro volte l'anno.
Il Consiglio deve essere convocato anche quando sia richiesto dal Collegio Sindacale, oppure da almeno cinque Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso personale, salvo i casi di urgenza nei quali la comunicazione può essere fatta telefonicamente.

Art. 25
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci a maggioranza relativa di voti.
Essi durano in carica tre anni (art. 2400 C.C.) e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale controlla la gestione Sociale e vigila sull'osservanza delle scritturazioni contabili del Bilancio.
Il Collegio può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili e su determinati affari.
I Sindaci possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e devono essere invitati.
Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza di voti.
I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti sull'apposito libro.

Art. 26
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea generale nomina inoltre un Collegio dei Probiviri composto di tre membri, scelti anche tra i non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, i quali nomineranno nel loro seno il Presidente.
E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre che la decadenza definitiva sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra i Soci ed il Consorzio e gli organi di esso, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e concernenti comunque i rapporti sociali o affari intervenuti tra Consorzio e Soci, sempre che possano formare oggetto di compromesso.
I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli, con dispensa da ogni formalità e dall'obbligo del deposito delle decisioni stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Art. 27
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
L'Esercizio Sociale e Finanziario si chiuderà il 31 Dicembre di ogni anno.
Gli avanzi netti di esercizio saranno devoluti per un terzo (1/3) per la creazione di un fondo di riserva e per gli altri due terzi (2/3) per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.
In caso di passività, essa potrà essere colmata attingendo al fondo di riserva, salvo il ripristino di questo con successivi residui attivi.

Art. 28
In qualunque caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea, con la maggioranza stabilità dall'art. 19, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.
Il Patrimonio Sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, deve essere destinato ai fini di pubblica utilità.

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MAGGIO
CONSORZIO DEL FUNGO DI BORGOTARO - Via Nazionale, 54 - 43043 Borgo Val di Taro PARMA - Tel. 0525 90155 - info@fungodiborgotaro.com