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NORMATIVA PER LA RACCOLTA
Norme regionali dell'Emilia Romagna

La legge regionale n. 6, approvata nell'aprile 1996, ha innovato le
modalità di raccolta dei funghi in Emilia Romagna.
Per la prima volta, in base a quanto previsto dalla legge quadro nazionale, viene introdotto l'obbligo di richiedere una autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, prevedendo, nel contempo, norme particolari di tutela ambientale.
Negli ultimi anni è infatti aumentato di molto il numero dei raccoglitori e, in assenza di una attenta regolamentazione, potrebbero prodursi danni rilevanti all'ambiente naturale e alle sue risorse.
Dobbiamo sapere in proposito che i funghi che raccogliamo costituiscono la parte riproduttiva, visibile (carpoforo) di un organismo più complesso, non visibile (micelio) che vive nel terreno a contatto con le radici delle piante o all'interno di detriti vegetali.
Una raccolta non corretta o indiscriminata può recare gravi danni alla riproduzione di questo organismo e, di conseguenza, all'equilibrio dell'ecosistema di cui è parte vitale e insostituibile.
Per la raccolta dei funghi epigei spontanei occorre richiedere il rilascio di un tesserino di autorizzazione che potrà avere validità giornaliera, settimanale, mensile o semestrale e andrà utilizzato sul territorio in esso indicato. I tesserini si possono acquistare, al costo stabilito dagli enti, presso le Comunità Montane, i Consorzi di gestione dei parchi, le Province nonchè a seconda dei casi, presso i Comuni e gli esercizi pubblici convenzionati.
Il tesserino, accompagnato da un documento di identità, deve esser esibito su richiesta del personale di vigilava.
La raccolta è consentita nei giorni di martedi, giovedi, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. L'attività può essere esercitata esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati purchè apposite tabelle non ne segnalino divieto.
Ogni persona può raccogliere fino a 3 Kg. di funghi al giorno di cui non più di 1 Kg di Ovuli buoni (Amanita caesarea) e 1 Kg. di Prugnoli (Calocybe gambosa).
Regole particolari sono stabilite per i residenti nelle zone montane e per i proprietari.
E' vietata la raccolta di Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di porcini (Boletus edulis, B. pinicola, B aereus. B. reticulatus) con un cappello di diametro inferiore a 3 cm. e di Prugnolo (Calocybe gambosa) e Gallinaccio (Cantharellus cibaritis) con cappello di diametro inferiore a 2 cm.
La raccolta va effettuata manualmente o mediante l'uso di un coltello evitando di strappare i funghi e, con essi, parte del micelio sotterraneo. E' vietato utilizzare rastrelli, uncini o altri stnimenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno.
I funghi raccolti vanno puliti sommariamente sul posto e conservati in appositi contenitori rigidi aerati in modo da evitare fenomeni di compressione e fermentazione e da consentire la disseminazione ulteriore delle spore. Va quindi assolutamente evitato l'utilizzo di sportine di plastica, carta e simili.
E' vietato il danneggiamento intenzionale dei funghi di qualsiasi specie, che non vanno mai staccati per essere abbandonati sul terreno. Ricordiamo che anche i funghi non commestibili svolgono importanti funzioni negli equilibri della natura.
A carico dei trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, il ritiro dei tesserino.
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