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Fungo di Borgotaro - funghi porcini, fiera del fungo - Parma, Italy

Fungo di Borgotaro - funghi porcini, fiera del fungo - Parma, Italy

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IL CONSORZIO
Borgo Val di Taro e le sue valli sono famose in tutto il mondo per il
suo fungo; da anni infatti la ricchezza principale dei boschi
appenninici in Provincia di Parma, nello spartiacque tra l'Emilia, la
Liguria e la Toscana, non è più la legna da ardere, peraltro ottima e
ricercata in tutto il Nord Italia, ma sono piuttosto i prodotti del
sottobosco.
In particolare i funghi porcini di Borgotaro sono conosciuti ovunque
in quanto fin dalla fine dell'800, quando molti montanari furono
costretti ad emigrare in America o in Inghilterra, esportarono e
fecero conoscere questo prodotto all'estero.
Nonostante questa fama antica, il Fungo di Borgotaro è un marchio
molto giovane, in quanto il riconoscimento I.G.P. è stato ottenuto nel
1993 dal Ministero e nel 1996 dalla CEE.
Il merito dell'iniziativa va attribuita al Consorzio Comunalie
Parmensi, che nel suo programma di miglioramento e valorizzazione del
territorio gestito, dopo aver promosso azioni mirate al razionale e
corretto uso della risorsa fungo, ha intrapreso le procedure volte al
riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta.
Nel 1995 è stato costituito il Consorzio di Tutela, con lo scopo di
garantire, valorizzare e promuovere il prodotto principe dell'alta
Valtaro, attraverso un apposito Disciplinare di produzione.
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Home page > Il Consorzio > Statuto
CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "FUNGO
DI BORGOTARO"
Art. 1
DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO - SEDE
A tutti gli effetti di legge è costituito, tra i produttori singoli od
associati, proprieta collettive frazionali denominate Comunalie,
commercianti ed industriali trasformatori, una associazione denominata
CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA 'FUNGO DI
BORGOTARO'
conosciuta più semplicemente come 'Consorzio Fungo di Borgotaro',
volto alla tutela del fungo di Borgotaro fresco, secondo le norme
fissate nel disciplinare di produzione riconosciuto con decreto
ministeriale del Ministro per il Coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali in data 02.12.1993.
Il Consorzio ha sede legale in Borgotaro e ha la durata di anni 30 e
cioè fino al 31.12.2024 e può essere prorogato con delibera
dell'Assemblea consorziale. Il Consorzio può istituire rappresentanze
ovunque in Italia ed all'estero, quando ciò risulti utile al
raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 3
Art. 2
ADOZIONE DI MARCHIO I.G.P.
Il Consorzio adotta un unico marchio 'Fungo di Borgotaro' depositato e
brevettato ai sensi della legge e pertanto la seguente dicitura:
CONSORZIO FUNGO DI BORGOTARO - I.G.P.
ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92'
Apposito regolamento indicherà la forma e la normativa per l'uso dello
stesso.
Art. 3
FINALITA' E SCOPI
Il Consorzio 'Fungo di Borgotaro' non ha fini di lucro e si propone:
1) di potenziare e valorizzare la produzione e la commercializzazione
del fungo spontaneo allo stato fresco del genere Boletus (B. edulis,
B. pinicola, B. aestivum, B. aereus) denominato 'Fungo di Borgotaro',
tutelare l'indicazione geografica protetta, difendendo le peculiarità
caratteristiche in base alle disposizioni contenute nel D.M. 2.12.1993
sulla base del Reg. (CEE) 2081/92 e delle leggi nazionali e decreti
ulteriori che venissero emanati sulla materia.
2) di propagandare in Italia, Europa ed all'Estero, il pregio, le
qualità e le caratteristiche del 'Fungo di Borgotaro' - prodotto
fresco - partecipando, nel limite delle sue possibilità, a tutte le
iniziative tendenti alla ulteriore qualificazione e alla propaganda
del 'Fungo di Borgotaro'. A tale scopo, qualora il Consiglio di
Amministrazione lo ritenga opportuno, potranno essere determinati
prezzi unici di vendita del prodotto fresco confezionato.
3) di procedere alla rilevazione annuale delle quantità di prodotto
fresco spontaneo 'Fungo di Borgotaro' nelle zone delimitate dall'art.
3 del disciplinare di produzione connesso al D.M. 2.12.1993, nonchè la
produzione raccolta da ciascun socio.
4) di rappresentare gli interessi dei consorziati in seno alle
commissioni od Enti di interesse locale, nazionale, europeo ed
internazionale nelle quali vengono trattati problemi inerenti i funghi
spontanei che riguardano le categorie interessate.
5) di studiare il mercato del prodotto fresco, sia sul gradimento
dello stesso, sia sulle possibilità di commercializzazione e di
consumo, sia sui temi che di volta in volta l'Assemblea o il Consiglio
di Amministrazione ritengono di affrontare.
6) di collaborare e vigilare con gli organi amministrativi statali e
regionali e con le Autorità competenti per l'osservanza e per
l'applicazione delle norme relative alla produzione e
commercializzazione del 'Fungo di Borgotaro' e vigilare che le stesse
norme legislative siano applicate dai non consorziati all'interno
della delimitazione dell' I.G.P.
7) di promuovere e coordinare, d'intesa con le pubbliche Autorità,
studi e ricerche concernenti il miglioramento delle tecniche
produttive.
8) di ottenere da parte del Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali l'incarico di vigilanza prevista dall'art. 5
del D.M. 2.12.1993.
9) di assolvere i compiti di intervento derivanti sia dalla
applicazione dei regolamenti comunitari, sia da generali orientamenti
economici nazionali e regionali, assicurando la propria disponibilità
di mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente
statuto.
10) di informare ed assistere i consorziati negli adempimenti
consequenziali alle norme legislative e regolamentari in vigore, ivi
compreso quanto attiene alla formazione e successivi aggiornamenti,
sia dell'Albo dei Produttori che del Catasto fungino.
11) di rappresentare i consorziati presso gli organi della Pubblica
Amministrazione e gli Enti pubblici e privati che esercitano le
diverse funzioni di competenza.
12) di favorire accordi con altre categorie economiche, sempre
nell'interesse dei consorziati.
13) di istituire o partecipare alla istituzione di laboratori per la
produzione di piante di latifoglie micorrizzate con micelio di fungo
di Borgotaro e di realizzare aree dimostrative per l'incremento della
produzione fungina.
14) di adoperarsi affinché i soci commercianti ed industriali diano le
preferenze, nei loro acquisti, ai produttori di fungo di Borgotaro
soci del Consorzio, concordando il prezzo, prima dell'epoca di
raccolta, con i produttori stessi.
15) di vigilare affinché i produttori, commercianti ed industriali non
usino il nome ed il marchio del Consorzio o diciture comunque atte a
trarre in inganno il consumatore.
16) di addivenire ad intese o stipulare convenzioni con altri Consorzi
per il regolamento di questioni di interesse reciproco e di espletare,
in collaborazione, anche tramite organismi a partecipazione comune
all'uopo creati, la vigilanza sull'adempimento delle disposizioni del
D.M. 2.12.1993 e del disciplinare di produzione o altre leggi e
decreti emanati sulla stessa materia.
17) di adoperarsi per concordare, ogni anno, con Enti e Privati, la
data di inizio della raccolta del fungo di Borgotaro.
18) di costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per
reato relativo alla materia disciplinata dal D.M. 2.12.1993.
Art. 4
SOCI E MODALITA' DI ADESIONE AL CONSORZIO
In numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore a nove.
Possono far parte del Consorzio persone fisiche e giuridiche
inquadrate in uno delle seguenti categorie:
a) produttori di 'Fungo di Borgotaro', singoli od associati, che
raccolgano il prodotto fresco nei boschi e nei terreni iscritti
all'Albo dell'I.G.P. Fungo di Borgotaro.
b) commercianti ed industriali che commercializzino o trasformino il
prodotto fresco proveniente dai boschi e terreni iscritti all'Albo
dell'I.G.P. Fungo di Borgotaro.
Le categorie sopra indicate devono rispondere alle garanzie richieste
ed alle normative stabilite dal D.M. 2.12.1993 e sue eventuali e
possibili modificazioni.
E' consentita l'ammissione a soci onorari di Associazioni e di Enti
locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che
collaborino con contributi, iniziative proprie o di gruppo,
pubblicazioni ecc. alla valorizzazione del 'Fungo di Borgotaro'. Tali
soci saranno iscritti in apposito Albo, senza diritto di voto.
Art. 5
Chi desidera essere socio del Consorzio deve presentare domanda
scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando;
a) cognome, nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, domicilio e
codice fiscale o partita Iva;
b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'art. 4;
c) ubicazione ed estensione dei boschi e dei terreni compresi
nell'area di indicazione geografica protetta di cui sia proprietario,
comproprietario, usufruttuario od utente e che siano iscritti
all'apposito Albo dei terreni I.G.P.
Nel caso di commercianti ed industriali il quantitativo di funghi
commercializzati freschi o trasformati effettuato nell'anno
precedente.
Se la domanda è proposta da persone giuridiche si deve indicare:
a) la denominazione, la sede e l'attività che ne forma oggetto, il
codice fiscale o partita IVA;
b) la carica della persona che ha la rappresentanza legale e che
sottoscrive;
c) l'organo ufficiale che ha deliberato la presentazione della domanda
e la relativa deliberazione.
L'accoglimento della domanda, che è subordinata all'accettazione ed
all'assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel regolamento e nel
presente Statuto, viene deciso, con giudizio motivato, dal Consiglio
di Amministrazione, che ne dà comunicazione all'interessato.
Art.6
OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno l'obbligo di :
a) sottoscrivere e versare la quota 'una tantum' di partecipazione al
capitale sociale quale quota di ammissione, nonchè i contributi
annuali;
b) di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli
organi sociali;
c) di provvedere alla denuncia di produzione e di sottostare al
controllo che venisse esercitato da funzionari od agenti autorizzati
dal Consorzio, dando piena facoltà a questi di accedere in qualsiasi
momento nei locali ove viene praticata la fase di allestimento del
prodotto da commercializzare o da trasformare;
d) di consentire tutti gli accertamenti che il Consorzio intente
svolgere per la vigilanza ed il controllo sulle produzioni, sui
trasferimenti, sugli acquisti e sulle vendite;
e) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da
ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli
interessi generali del Consorzio;
f) di indicare, nella vendita e trasformazione, la denominazione
sociale del Consorzio di tutela;
g) di concorrere alla copertura delle spese per i servizi sociali
nella misura che sarà stabilità dai regolamenti, in rapporto alla
quantità dei prodotti posti in vendita, verificabile dalle ricevute
rilasciate dalla C.C.I.A e dal libro di carico e scarico.
I soci del Consorzio potranno far parte di altri Enti purché gli scopi
di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente
Statuto.
I soci non possono cedere il marchio ottenuto dal Consorzio a terzi.
Sui soci inadempienti alle disposizioni del presente resta la facoltà
per il Consorzio di applicare le sanzioni previste dallo Statuto,
qualora ne ricorrano gli estremi.
Art.7
I Soci in regola con le norme statutarie hanno diritto:
a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni
delle cariche sociali;
b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei
modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dai regolamenti e
dalle deliberazioni sociali;
c) di prendere visione del Bilancio annuale e di presentare agli
organi sociali proposte concernenti l'oggetto sociale.
Art. 8
QUOTE DI AMMISSIONE
All'atto dell'ammissione i nuovi consorziati saranno tenuti al
pagamento di una quota di ammissione stabilità annualmente dal
Consiglio di Amministrazione; tale quota potrà essere differenziata
per categorie di Soci.
Quando vi sia trapasso di proprietà per successione o comunque tra
parenti entro il terzo grado, non sarà richiesta alcuna tassa di
ammissione ai nuovi intestatari, i quali peraltro dovranno richiedere
la nuova consistenza di proprietà all'atto della prima denuncia di
produzione.
Art. 9
CONTRIBUTI ANNUALI
Per le spese relative al funzionamento del Consorzio i soci
corrisponderanno a questo un contributo annuo. L'entità del contributo
a carico del socio sarà stabilito ogni anno entro il 30 aprile dal
Consiglio di Amministrazione, con ratifica dell'Assemblea dei Soci.
Art. 10
RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad
esclusione o morte del socio.
Il recesso da socio è ammesso solo dopo il secondo anno dalla sua
ammissione, salvo il caso in cui il socio perda i requisiti richiesti
per la sua iscrizione.
Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne dichiarazione
scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al
Consiglio di Amministrazione, e la sua appartenenza è mantenuta fino
al termine dell'esercizio in corso.
Art. 11
L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere
deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio
che:
a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivati dal presente
statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
b) arrechi in qualunque modo danno morale o materiale al Consorzio;
c) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo
verso il Consorzio o, senza giustificati motivi, non contribuisca al
raggiungimento degli scopi consortili e dei consorziati ovvero
pregiudichi in qualunque modo l'attività del Consorzio;
d) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi del
Consorzio;
e) perda comunque i requisiti previsti per l'ammissione.
L'inadempiente deve in ogni caso essere preventivamente invitato, a
mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà
essere deliberata trascorso un mese dal detto invito e sempre che il
socio si mantenga inadempiente.
Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il Socio escluso
può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avvenuta, al
Comitato dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.
Il Socio escluso decade dalla data di provvedimento dall'esercizio dei
diritti attivi.
Art. 12
Decadono dalla qualità di Soci gli Enti, le società ecc. per cui sia
aperta la procedura di liquidazione ordinaria e coatta amministrativa,
oppure sia dichiarato il fallimento.
In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi potrà essere
ammesso in luogo del Socio defunto, salvo che uno di essi non presenti
domanda di recesso ai sensi dell'art. 10.
Art. 13
Ai Soci che cessano di far parte del Consorzio, come pure ai loro
eredi, non aspetta alcun rimborso.
Art. 14
SANZIONI
Le irregolarità o inadempienze da parte dei consorziati saranno
esaminate dal Consiglio di Amministrazione il quale, se del caso, in
relazione alla gravità delle irregolarità od inadempienze di cui
all'art. 11 potrà deliberare di applicare una delle seguenti sanzioni,
sentito il parere consultivo del Collegio dei Probiviri:
a) richiamo;
b) riprovazione per lettera raccomandata;
c) radiazione dall'Albo dei soci.
Il Socio non potrà essere riammesso se non con parere favorevole del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 15
PATRIMONIO SOCIALE
Il Patrimonio Sociale è costituito:
a) dal fondo formato dalle quote di ammissione;
b) dal fondo legale di riserva;
c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito in base a
deliberazione dell'Assemblea.
Il Patrimonio Sociale può essere costituito inoltre da eventuali
lasciti, donazioni, contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali,
internazionali ed esteri.
Art. 16
ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci;
d) il Collegio dei Provibiri;
Art. 17
ASSEMBLEA
Spetta all'Assemblea Ordinaria:
a) eleggere le cariche sociali;
b) approvare il Bilancio annuale;
c) approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
d) ratificare il contributo che ogni Socio è tenuto a versare quale
quota annuale;
e) deliberare sulla compravendita di immobili e costruzione di
fabbricati;
f) deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale
sottoposti al suo esame, con regolare ordine del giorno, dal Consiglio
di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci oppure in seguito a
richiesta scritta o motivata di almeno un quinto dei Soci.
Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle
modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio, nonchè la
nomina di liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
Art. 18
Tutti i consorziati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e
legale dall'Assemblea regolamentare costituita, le deliberazioni della
quale vincolano anche gli assenti e i dissidenti. Tutti i consorziati
non morosi hanno diritto di prendere parte ai lavori e alle
deliberazioni dell'Assemblea.
Ai soci proprietari di boschi e terreni atti alla produzione di funghi
spetterà un numero di voti, come da seguente prospetto:
- fino a 10 ettari voto n. 1
- da 11 a 50 ettarivoto n.3
- da 50 a 100 ettarivoto n.5
- da 101 a 300 ettarivoto n.10
- da 301 a 500 ettarivoto n.15
- da 501 a 800 ettarivoto n.20
- oltre 800 ettarivoto n.25
Art. 19
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o da chi ne fa le veci.
Il Presidente sceglie tra i presenti due scrutatori, designa il
Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità
dell'ordine del giorno già noto e regola le modalità delle votazioni.
Art. 20
L'Assemblea dei Consorziati sarà convocata ordinariamente una volta
all'anno entro il mese di aprile, per deliberare sul conto consuntivo
del Consorzio del precedente esercizio sociale, sui provvedimenti da
prendersi in relazione al conto stesso ed all'attività normale del
Consorzio; nonchè per nominare i Consiglieri, i Sindaci, per stabilire
l'emolumento dei Sindaci e per fissare le quote sociali.
L'Assemblea potrà essere convocata anche ogni qualvolta lo reputerà
necessario il Consiglio di Amministrazione od il Collegio dei Sindaci,
o quando ne facciano domanda scritta al Presidente del Consorzio tanti
consorziati rappresentanti 1/5 dei voti spettanti a tutti i
consorziati in conformità dell'Art.18.
Nel caso di domanda da parte dei consorziati di convocazione
dell'Assemblea, i consorziati stessi debbono indicare gli argomenti da
trattarsi in Assemblea ed il Consiglio dovrà indire la convocazione
dell'Assemblea stessa entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Art. 21
Le convocazioni delle Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria,
debbono farsi mediante avviso personale ai singoli consorziati.
Tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno da sottoporre
all'Assemblea e l'indicazione del giorno della seconda convocazione,
qualora la prima risulti deserta. Dal giorno dell'invito dell'avviso
di convocazione a quello dell'Assemblea non debbono correre meno di
dieci e non più di trenta giorni.
Art. 22
L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di 1/3 dei
consorziati, rappresentanti almeno la metà di voti; in seconda
convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei
consorziati e dei voti.
Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da altro consorziato, anche
amministratore, mediante opportuna delega scritta.
Gli amministratori non hanno diritto di voto nella deliberazione
relativa all'approvazione del bilancio e a questioni interessanti la
loro qualità.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza di voti
rappresentati.
Trattandosi di persone, le deliberazioni saranno prese a voto segreto.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate a mezzo di processi
verbali, trascritti sopra registri e firmati dal Presidente, dal
Segretario e da due scrutatori, salvo che il verbale sia redatto da un
Notaio.
Lo scioglimento del Consorzio e le modificazioni al presente statuto
dovranno essere deliberate dall'Assemblea.
In tale caso l'Assemblea, per essere validamente costituita, deve
avere la presenza o la rappresentanza di tanti soci del Consorzio che
rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) dei voti, e ciò
anche in seconda convocazione.
Art. 23
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da 9 membri così
suddivisi:
a) n° 7 membri in rappresentanza dei proprietari dei terreni, dei
commercianti o degli industriali ricadenti nel territorio ad
indicazione geografica protetta.
b) n° 1 membro in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali
ricadenti nel territorio ad indicazione geografica protetta.
c) n° 1 in rappresentanza del Consorzio Comunalie Parmensi.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri
membri.
I Consiglieri che per tre sedute consecutive, senza giustificati e
validi motivi, non sono presenti alle sedute, decadono dall'incarico.
Le giustificazioni devono pervenire al Presidente per iscritto prima
dell'inizio della seduta.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i Soci
membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel
suo seno due Vicepresidenti. Qualora nel corso di un esercizio vengano
a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori, il Consiglio
di Amministrazione provvederà a sostituirli, mediante cooptazione
secondo le norme di cui all'Art. 2386 C.C.
Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione
sia ordinaria che straordinaria, salvo le attribuzioni dell'Assemblea
stabilite dal presente Statuto.
Esso, oltre a disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo
con regolamenti interni, sia generali che particolari, determina o
nomina il Comitato Tecnico e l'eventuale personale del Consorzio;
provvede altresì all'approvazione del Regolamento di applicazione
dello Statuto Sociale.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deciderà annualmente
sulla destinazione delle entrate, seguendo però il criterio che tutto
ciò che esula dalle spese generali di Amministrazione verrà ripartito
in base ai contributi versati dai soci delle zone interessate.
Il Consiglio potrà dare deleghe occasionali ai propri membri e potrà
anche delegare i propri poteri nella misura che crederà opportuna ad
uno dei suoi membri con la qualifica di Consigliere delegato, fermo
restando in ogni caso quanto stabilito dagli articoli 2381 e 2389 del
Codice Civile.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la presenza effettiva
della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno
prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità,
prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro
dei verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 24
Il Presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza anche legale
del Consorzio e la firma consortile, ne cura l'andamento generale e
morale, firma i mandati di incasso, di pagamento e la corrispondenza.
Il Presidente riunisce il Consiglio tutte le volte che lo crede
necessario o almeno quattro volte l'anno.
Il Consiglio deve essere convocato anche quando sia richiesto dal
Collegio Sindacale, oppure da almeno cinque Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso personale, salvo i casi di
urgenza nei quali la comunicazione può essere fatta telefonicamente.
Art. 25
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due
supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci a maggioranza
relativa di voti.
Essi durano in carica tre anni (art. 2400 C.C.) e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale controlla la gestione Sociale e vigila
sull'osservanza delle scritturazioni contabili del Bilancio.
Il Collegio può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento
delle operazioni consortili e su determinati affari.
I Sindaci possono assistere alle sedute del Consiglio di
Amministrazione e devono essere invitati.
Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza
di voti.
I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti sull'apposito
libro.
Art. 26
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea generale nomina inoltre un Collegio dei Probiviri composto
di tre membri, scelti anche tra i non soci, che durano in carica tre
anni e sono rieleggibili, i quali nomineranno nel loro seno il
Presidente.
E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre che la decadenza
definitiva sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci, la risoluzione
di tutte le controversie che avessero a sorgere tra i Soci ed il
Consorzio e gli organi di esso, circa l'applicazione delle sanzioni,
l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni
sociali e concernenti comunque i rapporti sociali o affari intervenuti
tra Consorzio e Soci, sempre che possano formare oggetto di
compromesso.
I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli, con dispensa da ogni
formalità e dall'obbligo del deposito delle decisioni stabilite dal
Codice di Procedura Civile.
Art. 27
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
L'Esercizio Sociale e Finanziario si chiuderà il 31 Dicembre di ogni
anno.
Gli avanzi netti di esercizio saranno devoluti per un terzo (1/3) per
la creazione di un fondo di riserva e per gli altri due terzi (2/3)
per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.
In caso di passività, essa potrà essere colmata attingendo al fondo di
riserva, salvo il ripristino di questo con successivi residui attivi.
Art. 28
In qualunque caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea, con la
maggioranza stabilità dall'art. 19, nominerà uno o più liquidatori,
preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.
Il Patrimonio Sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione,
deve essere destinato ai fini di pubblica utilità.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nominativo
In rappresentanza di
Ente di appartenenza
Incarico
Dellapina Roberto
Produttori
Comunalia di Pontolo
(Comune di Borgo Val di Taro)
Presidente
Sabini Luciano Produttori Comunalia di Boschetto
(Comune di Albareto) Amministr.
Cavazzini Walter
Produttori
Comunalia di Albareto
(Comune di Albareto)
Amministr.
Bernardi Domenico
Produttori
Comunalia di Baselica
(Comune di Borgo Val di Taro)
Amministr.
Musetti Giorgio Produttori Consorzio del Giogallo
(Comune di Pontremoli) Amministr.
Bosi Claudio
Commercianti
Albareto
Amministr.
Carretta Gianni
Commercianti
Borgo Val di Taro
Amministr.
Bertorelli Giuseppe
Comuni del comprensorio
Comune di Albareto
Amministr.
Ferrari Pier Luigi
Comunalie
Consorzio Comunalie Parmensi
Amministr.
COLLEGIO SINDACALE

Nominativo
Ente di appartenenza
Incarico
Barilli Claudio
Comune di Borgo Val di Taro
Presidente
Leri Cesare
Comunità Montana della Lunigiana
Sindaco effettivo
Ferrari Luigi
Comunità Montana Valli Taro e Ceno
Sindaco effettivo
Agazzi Adriano Commerciante Sindaco supplente
Farronato Demos
Commerciante
Sindaco supplente
MEMBRI ESTERNI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI COMPRENSORIALI

Nominativo
Ente di appartenenza
Leri Cesare Comunità Montana della Lunigiana
Ferrari Luigi Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno
Bertorelli Giuseppe Comune di Albareto
Battaini Remo
Comune di Borgo Val di Taro
Non pervenuto
Comune di Pontremoli
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CARATTERISTICHE DELLA SELVICOLTURA NEI BOSCHI DI PRODUZIONE
Il "Fungo di Borgotaro" viene prodotto nei boschi dell'Appennino
tosco-emiliano nei Comuni di Albareto e Borgo Val di Taro in provincia
di Parma e Pontremoli in provincia di Massa-Carrara.
Le tipologie boschive caratteristiche della zona ad IGP sono quelle
tipiche delle montagne appenniniche, con querceti e castagneti nelle
quote inferiori e faggete ed abetine artificiali nella fascia più
alta, verso il crinale.
La forma di governo maggiormente utilizzata per le latifoglie è il
ceduo con rilascio di matricine; ultimamente si stanno sperimentando
nuovi tipi di trattamento come il taglio a scacchiera o a strisce,
anche senza matricinatura.
Il governo a fustaia, derivato da conversione di cedui, interessa
solitamente le zone verso il crinale, meno interessanti per i
proprietari ai fini delle utilizzazioni.
Le conifere vengono governate a fustaia cercando di facilitare,
attraverso i tagli di siradamento, la mescolanza con le latifoglie
autoctone.
La forma di governo ed il tipo di trattamento dei boschi influenza
notevolmente la produzione fungina in quanto questi condizionano, a
loro volta, il microclima del sottobosco.
In generale è opinione comune tra gli abitanti della zona di origine
che il governo delle latifoglie a fustaia provochi un sensibile
decremento della produzione fungina rispetto al classico governo a
ceduo; allo stesso modo appare evidente come un bosco abbandonato o
invecchiato sia meno produttivo di un bosco sottoposto ad interventi
periodici.
L'influenza che le cure verso il proprio bosco esercitano sulla
nascita dei funghi, come da sempre avviene nelle nostre vallate, è la
dimostrazione di quanto questo sia un "prodotto spontaneo aiutato
dall'uomo".
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INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Nei boschi situati lungo la dorsale appenninica e ricadenti nei Comuni
di Albareto, Borgo Val di Taro e Pontremoli, la raccolta dei funghi è
una consuetudine che si tramanda da molti secoli. Sono proprio queste
zone infatti che, a partire dal 1934, sono indicate nelle raccolte di
usi e consuetudini vigenti in provincia di Parma (edite dalla locale
Camera di Commercio Industria e Agricoltura), come aree ove si produce
il "Fungo di Borgotaro".
Per "Fungo di Borgotaro", nella tradizione e nel commercio locale, si
intendono le quattro specie di porcino Boletus edulis, Boletus aereus,
Boletus aestivalis e Boletus pinophilus.
Il prodotto è da tutti considerato superiore, per qualità
organolettiche, olfattive ed aromatiche, rispetto agli altri porcini
che, pur delle stesse specie, provengono da altre zone sia italiane
che estere.
Il Fungo di Borgotaro, come è facilmente intuibile, è assai diverso
dalle altre produzioni tipiche perché rientra tra gli ortofrutticoli
ma non è "coltivato" nel senso classico del termine.
Nei depliant promozionali si insiste sulla dicitura "Prodotto
spontaneo aiutato dall'uomo"; il fungo non viene coltivato come l'uva
o allevato come gli animali, ma la sua nascita è in stretta relazione
con fenomeni climatici e microclimatici che possono in parte essere
condizionati dall'uomo.
La secolare attività selvicolturale dei proprietari boschivi, che
curano i boschi con passione e competenza, contribuisce positivamente
alla crescita del fungo più famoso e pregiato del mondo.
Ancora oggi questo prodotto si caratterizza per un aroma profumato e
un "odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno,
liquirizia, legno fresco"; caratteristiche organolettiche di qualità e
di pregio che lo differenziano da produzioni similari di altre zone.
La fama del Fungo di Borgotaro non è solo a livello culinario ma è
anche legata alla passione di migliaia di cercatori provenienti da
ogni parte d'Italia che frequentano i boschi del comprensorio nei mesi
di settembre ed ottobre. Ed è per far fronte ad un indiscriminato
assalto ai boschi, con conseguente distruzione dell'ecosistema
fungo-pianta, che già negli anni '60 le Comunalie, che rappresentano
le maggiori proprietà boscate a vocazione fungina del comprensorio,
hanno istituito, prime in Italia, apposite riserve per la raccolta dei
funghi.
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NOTIZIE STORICHE
La ricerca di notizie storiche in merito alla produzione spontanea del
porcino ha portato di recente alla luce un passo della "Istoria di
Borgo Val di Taro che riguarda insieme la mutazione dei domini in
Italia e Lombardia sotto i Pontefici, i Re, gli Imperatori di
occidente da Carlo Magno e come molte città si fecero Repubbliche"
redatta da Alberto Clemente Cassio (1669-1760), canonico alla Corte
Pontificia e nativo di Borgotaro. Nel secondo capitolo del documento,
dopo aver parlato della produzione di fragole e di mirtilli (Vaccinium
mirtillis chiamato volgarmente Perciole e dal Cassio riportate con la
dizione Fersola) si afferma testualmente "di primavera la terra di
questi monti partorisce oderose Prugnole (Tricoloma giorgii n.d.r) e
nell'autunno inodorato Boleto, rare volte nocivi perchè la declività
del terreno non comunica maligno umore: gli uni e gli altri son di non
tenue proveccio alle donne, e camperecci, che li raccolgono e vendono
e, conditi col sale, li trasmettono ad altri Paesi. La "Istoria" del
A. C. Cassio offre la testimonianza di un commercio del Boleto verso
altri paesi a conferma dell'apprezzamento che anche nei secoli passati
era riservato al fungo di Borgotaro. Il riferimento alle formazioni
forestali ed alla topografia che A. C. Cassio fa nel precedente
capoverso laddove dice testualmente "L'eminente del monte è vestito
per il tratto di 14 miglia a mezzodì, sulle più erte cime da vasti
faggi e abeti e nel meno aspro da fruttiferi castagneti continuati dai
confini del Parmigiano fino al Genovesato" non lascia dubbi sulla
individuazione della zona che coincide con quella proposta per la
denominazione di I.G.P., almeno per il versante parmense.
Infatti la continuità nell'estensione dei castagneti da frutto cui fa
riferimento il Cassio si riscontra tutt'oggi dal T. Cogena a
Montegroppo, cui sovrastano le faggete e, or non più, le abetine fino
al limite del crinale spartiacque appenninico. E' ancora da
considerare che all'epoca dello storico Cassio, cioè fine seicento -
inizio settecento, il territorio del Comune di Albareto era compreso
nel territorio del Comune di Borgotaro.
Un'ulteriore testimonianza della produzione fungina la si ricava dal
vocabolario topografico del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla del
Lorenzo Molossi - Parma 1832-1834, alla voce Albareto (pag. 3) dove
testualmente si dice che il territorio "produce frumento, castagne,
eccellenti marroni, funghi in quantità che si pongono in salamoia e si
vendono bene" e più oltre: "altri raccolgono funghi per le selve...".
Un'altra testimonianza storica sulla raccolta e produzione dei funghi
si ricava dal libro di D. Tommaso Grilli "Manipolo di cognizioni con
cenni storici di Albareto, di Borgotaro" edito nel 1893 e nel quale al
capitolo IV "natura del suolo e produzioni" si dice: "Non dirò qui per
non andare troppo per le lunghe della varietà dei funghi sia domestici
che selvatici che sogliono nascere in quantità, tanto nella zona del
castagno come in quella del faggio".
Ed ancora nel capitolo V parlando delle "arti ed industrie", il Grilli
dice nuovamente: "Un'industria locale è la ricerca dei funghi che quì
sogliono nascervi in quantità sia in estate che in autunno: quando
comparisce questo vegetale carnoso quasi tutte le famiglie vi
attendono per raccoglierne quanto più possono con tutta la cura: e
tagliato in fette sottili lo fanno seccare al sole, oppure al calore
della fiamma del fuoco nelle cucine, e dopo lo vendono per lo più ai
mercanti di Tarsogno che lo trasportano a Genova". La testimonianza
sulla consuetidine alla raccolta e produzione di funghi lasciata dal
Grilli riguarda per l'appunto l'area del Comune di Albareto in destra
Gotra che rientra nella zona oggetto di I.G.P. e che certamente è una
delle più produttive di miceti.
Alla fine del 1800, a seguito del ruolo economico che i prodotti del
sottobosco, ed in particolare il fungo porcino, avevano assunto sul
mercato nazionale ed estero, in Borgotaro iniziarono ad operare due
ditte, la più antica delle quali fu la Dr. Colombo Calzolari, cui fece
seguito la Bruschi Lazzaro, tutt'ora in attività.
Ovviamente l'attività di queste ditte era incentrata sulla
trasformazione e commercializzazione del prodotto essiccato che veniva
esportato sia nei paesi del Nord-America che in quelli del Sudamerica:
la fiorente attività commerciale presupponeva un'intensa azione di
raccolta da parte delle popolazioni locali.
Per razionalizzare l'utilizzazione di questa preziosa risorsa naturale
la cattedra ambulante di agricoltura di Borgotaro si rese promotrice,
all'inizi del secolo, di un'azione "per realizzare una solida
organizzazione per la disciplina della raccolta e per una vigorosa
difesa del prodotto", iniziativa a base cooperativa purtroppo non
andata a buon fine per l'avversione della popolazione di allora,
contraria a forme associative.
Una sintesi dei problemi connessi al Fungo di Borgotaro sono contenuti
in un articolo di C. Bellini dell'anno 1933 apparso sull'Avvenire
agricolo e ripubblicato nel 1975 dalla Associazione culturale "A.
Emmanueli"; nell'articolo, oltre ad una chiara illustrazione della
produzione, raccolta e trasformazione del prodotto, emerge l'esigenza
di addivenire ad una autorizzazione del cosidetto "marchio d'origine"
e conseguentemente ad una più efficace difesa del prodotto tipico
locale.
Negli anni compresi tra le due grandi guerre e fino al 1950 la
produzione del fungo porcino, che è strettamente correlata alle
utilizzazioni boschive, in quel periodo particolarmente intense e
sostenute per la successiva trasformazione in carbone vegetale, andò
assumendo un'importanza sempre maggiore, tanto che l'Amministrazine
Comunale di Borgotaro diede attuazione ad un apposito regolamento fin
dall'anno 1928 e stabilì la localizzazione di un apposito mercato in
largo Porta Portello. L'amministrazione Comunale fissò in due giorni
infrasettimanali (lunedì e venerdì) la contrattazione per la vendita
del prodotto, in prevalenza quello essiccato. Per il prodotto fresco
la compravendita avveniva ogni giorno, come ancor oggi si pratica, al
rientro dei raccoglitori dal bosco, quando questi conferivano il
prodotto ai commercianti o agli intermediari presenti, più o meno, in
ogni frazione.
Dopo il 1950, con la diffusione dei combustibili liquidi per il
riscaldamento, si verificò una progressiva diminuzione delle
utilizzazioni forestali e con essa una diminuzione della produzione
fungina per una minore pulizia del sottobosco.
A seguito dell'esodo rurale delle popolazioni montane, la pressione
antropica nei boschi è andata diminuendo, sicchè si è stabilito un
certo equilibrio tra produzione fungina e popolazione residente.
Tuttavia la rinomanza e la fragranza del prodotto, lo svilupparsi di
una migliore viabilità di arroccamento, le migliorate condizioni di
vita della popolazione italiana e l'aumentata richiesta di svago e di
vita all'aria aperta hanno portato ad un rilevante incremento della
presenza umana nei boschi della zona oggetto di delimitazione, di
cercatori di funghi provenienti dalle vicine provincie e dalle città
della pianura padana.
Per riequilibrare il rapporto tra raccoglitori di funghi e produzione
fungina, ma soprattutto per salvaguardare un risorsa economica di
pregio dal danneggiamento sconsiderato, nel 1964 il Consorzio
Comunalie Parmensi promosse l'istituzione di una prima riserva per la
raccolta dei prodotti del sottobosco nella Comunalia di Boschetto in
Comune di Albareto; da questo primo esempio quasi tutte le Comunalie,
nell'arco di pochi anni, istituirono, nell'ambito del proprio
territorio, analoghe riserve, mirate essenzialmente al razionale e
corretto uso della risorsa fungo porcino.
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INDIVIDUAZIONE STORICA
Per l'individuazione della zona ad indicazione geografica protetta si
è fatto riferimento essenzialmente alle specificazioni contenute della
raccolta degli usi e consuetudini della provincia di Parma raccolta
dalla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura, con riguardo
particolare alla edizione del 1934.
Questa individua chiaramente le località tradizionalmente produttrici
del Fungo di Borgotaro, prescindendo dai limiti amministrativi
provinciali: in essa sono infatti riportate anche le località
appartenenti al Comune di Pontremoli che ricade nella provincia di
Massa Carrara.
Nelle edizioni degli usi e consuetudini succedutesi a quella del 1934
e cioè quella del 1953 e del 1965, i riferimenti sono relativi alla
sole località dei Comuni di Albareto e Borgotaro, in quanto il Comune
di Pontremoli apparteneva ad altra giurisdizione amministrativa
provinciale.
Sulla scorta perciò delle indicazioni dell'edizioni 1934 della
raccolta usi e consuetudini della C.C.I.A di Parma e sulla proposta di
delimitazione fornita dal Comune di Pontremoli per la parte ricadente
nella Regione Toscana, la zona ad I.G.P. "Fungo di Borgotaro" ha i
seguenti confini:
1) parte ricadente nella provincia di Parma e nella Regione
Emilia-Romagna, appartenente ai Comuni di Albareto e Borgotaro:
a nord il torrente Cogena, affluente di destra del Taro dal crinale
spartiacque a quota 1413 tra l'Emilia Romagna e la Toscana fino alla
confluenza nel F. Taro, in prossimità dell'abitato di Ostia Parmense:
ad est il crinale spartiacque Tosco-Emiliano da quota 1413 a nord del
Monte Molinatico in Comune di Borgotaro fino al M. Gottero in Comune
di Albareto, seguendo il confine di Regione e di Provincia:
a sud il crinale spartiacque tra le Regione Emilia e la Liguria dal
Monte Gottero fino a quota 1140 a monte del Lago Secco:
ad ovest: il riolo del Lago Secco dal crinale a quota 1140 fino alla
confluenza con il T. Gotra, indi detto torrente fino al confluenza con
il F. Taro, e indi il F. Taro fino alla colfuenza con il suo affluente
di destra T. Cogena, in prossimità dell'abitato di Ostia Parmense.
L'area comprende parte di terreni appartenenti alle frazioni di
Baselica, Pontolo, Valdena, S.Vincenzo, Rovinaglia in Comune di
Borgotaro, di Gotra, Buzzò, Albareto, Boschetto, Tombeto, Groppo e
Montegroppo in Comune di Albareto.
2) parte ricadente nella provincia di Massa Carrara e nella regione
Toscana ed appartenente al Comune di Pontremoli:
ad est dal corso del T. Civasola, dalla sorgente fino alla immissione
nel F. Magra in località Molinello, quindi dal corso del F. Magra fino
alla confluenza del T. Magriola in località Mignegno:
a sud dalla confluenza del T. Magriola fino al cimitero di Traverde
verso casa Corvi lungo la mulattiera dei Chiosi, quindi dal corso del
T. Betigna ed il confine con il Comune di Zeri fino al Passo dei Due
Santi:
ad ovest dal confine di Comune e di Regione.
L'area toscana comprende i territori delle frazioni di Succisa,
Montelungo, Guinadi e Cervara, già riconosciuti come centri di
raccolta del "Fungo di Borgotaro" della raccolta degli usi e
consuetudini della C.C.I.A. di Parma.
Complessivamente l'area interessata dall'IGP assomma ad oltre 33.000
ettari, così suddivisi:
circa 15.400 situati nel Comune di Pontremoli ed appartenenti a
proprietari privati;
circa 8.800 ubicati nel Comune di Albareto ed appartenenti alle
Comunalie e a proprietari privati; circa 8.900 nel Comune di Borgo Val
di Taro, anch'essi appartenenti alle Comunalie e a proprietari
privati.
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PIANO DEI CONTROLLI
Il Piano dei Controlli della IGP "Fungo di Borgotaro" è stato redatto
dall'Organismo di Controllo Suolo e Salute sulla base delle
indicazioni previste dal Disciplinare di Produzione.
I controlli prevedono verifiche sia delle attività direttamente a
carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione
(attività di autocontrollo), sia sulle conformità dei prodotti e dei
processi adottati.
Il Piano dei Controlli ha lo scopo di identificare, assicurare ed
accertare, attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove, il
rispetto e la conformità del prodotto ai requisiti e alle prescrizioni
derivanti dall'applicazione del Disciplinare di Produzione; esso trova
applicazione, per le specifiche parti di pertinenza, presso tutti i
soggetti della filiera disciplinata che concorrono alla produzione
della IGP stessa.
I soggetti della filiera legata al Fungo di Borgotaro IGP sono
essenzialmente tre:
Produttori: soggetti registrati che dispongono del possesso dei boschi
ricadenti nella zona di produzione.
Raccoglitori: soggetti registrati che svolgono l'attività di raccolta
dei funghi nelle aree rientranti nel territorio IGP con lo scopo di
porli in commercio
Confezionatori: soggetti registrati e riconosciuti che acquistano dai
raccoglitori i funghi destinati alla IGP, li confezionano secondo le
modalità previste dal disciplinare e dal presente piano di controllo e
li pongono in commercio.
I raccoglitori dovranno, al momento della consegna del prodotto ai
confezionatori, compilare un modulo indicando, tra le altre cose, data
e località di raccolta, quantità conferita e nome del raccoglitore. I
confezionatori, a loro volta, dovranno compilare un registro di
confezionamento ed un registro riepilogativo finale.
I funghi che possono essere marchiati con la IGP devono essere sani,
con gambo e cappella sprovvisti di terriccio, foglie od altri corpi
estranei, non devono presentare alterazioni infracutanee dovute a
larve di ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20%,
e devono presentare superficie liscia, non disidratata, e con umidità
inferiore al 90% del peso totale, oppure un peso specifico compreso
tra 0,8 e 1,1.
Tutti i funghi che non hanno questi requisiti non potranno essere
commercializzati con l'IGP.
I funghi raccolti devono essere consegnati al confezionatore al
massimo nella giornata successiva a quella di raccolta e confezionati
all'interno di contenitori di legno a sponde basse su un unico strato,
con chiusura della confezione tramite retina sigillata in modo da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del
sigillo e apposizione sul contenitore delle diciture "Fungo di
Borgotaro", "Indicazione Geografica Protetta", nome, ragione sociale
ed indirizzo del commerciante, data di raccolta e peso netto
all'origine. Inoltre dovrà essere applicata l'etichetta di
certificazione sanitaria come previsto all'art.17 della Legge
Regionale 2 aprile 1996, n° 6.
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Art. 1
L'indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" è riservata ai
funghi freschi del genere Boletus di cui al successivo Art. 2 che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
La denominazione "Fungo di Borgotaro" designa i carpofori delle
seguenti varietà di boletus derivate da crescita spontanea nel
territorio definito nel successivo art. 3.
A) Boletus aestivalis (anche Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin)
chiamato dialettalmente "rosso" o "fungo del caldo";
cappello: dapprima emisferico, poi convesso - pulvinato: cuticola
pubescente secca (viscida con la pioggia, screpolata con il secco):
colore bruno rosso più o meno scuro, uniforme;
gambo: sodo, prima ventricoso, poi più slanciato cilindrico od
ingrossato alla base, dello stesso colore del cappello, ma a toni più
chiari, interamente percorso da un reticolo, quasi sempre molto
evidente, a maglie biancastre poi più scure;
carne: di consistenza più soffice rispetto ad altri porcini, bianca
senza sfumature sotto la cuticola del cappello - odore e sapore molto
gradevoli;
habitat: in prevalenza nei castagneti - epoca di produzione
maggio-settembre.
B) Boletus pinicola Vittadini (anche B. pinophilus Pilat e Dermek)
chiamato dialettalmente "moro";
cappello: da emisferico a convesso appianato: cuticola pruinosa
biancastra poco aderente e tomentosa prima, glabra e secca poi, colore
granata bruno-rossiccio-vinoso;
gambo: massiccio e sodo, tozzo, di colore da bianco ad ocra a
bruno-rossiccio, reticolo non eccessivamente evidente e solo in
prossimità del bulbo;
carne: bianca, immutabile, bruno-vinosa sotto la cuticola del
cappello, odore poco rilevante, sapore dolce e delicato;
habitat: la forma estiva - più tozza - è presente da giugno in
prevalenza nel castagneto: quella autunnale più slanciata - cresce di
preferenza nel faggeto e sotto l'abete bianco.
C) Boletus aereus Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente "magnan";
cappello: emisferico, poi convesso, infine piano - allargato: cuticola
secca e vellutata, colorazioni bronze-ramate specie negli esemplari
adulti;
gambo: sodo, prima ventricoso poi allungato, colore bruno - ocraceo,
finemente reticolato, per lo più in vicinanza della sommità;
carne: soda, bianca, immutabile, odore profumato, sapore fungino
intenso, ma purissimo;
habitat: in prevalenza nei querceti e nei castagneti, presente da
luglio a settembre, è la specie più xerotermofila rispetto alle altre
varietà di Boletus.
D) Boletus edulis Bulliard ex Fries che dialettalmente prende il nome
"fungo del freddo" in particolare la "forma bianca";
cappello: prima emisferico poi convesso appianato: superficie glabra e
opaca, un po' vischiosa a tempo umido: cuticola non separabile, con
colorazione variabile dal bianco crema al bruno castano e bruno
nerastro con tutte le tonalità intermedie;
gambo: sodo, panciuto prima, allungato poi, da colore biancastro al
colore nocciola più chiaro alla base, reticolo non sempre presente;
carne: soda , bianca, sfumata della tinta della cuticola, immutabile,
odore delicato, sapore tenue;
habitat: nei boschi di faggio, abete e castagno, presente da fine
settembre alla prima neve. Rare le forme estive.
Art. 3
La zona di produzione del "Fungo di Borgotaro" comprende il territorio
idoneo dei comuni di Borgotaro ed Albareto in provincia di Parma ed il
comune di Pontremoli in provincia di Massa Carrara.
Tale zona è così delimitata: il confine nord partendo dal crinale
spartiacque del torrente Cogena a quota 1413 m.s.m. tra l'Emilia
Romagna e la Toscana, la linea di delimitazione prosegue lungo il
corso del torrente Cogena fino alla confluenza del fiume Taro - Sul
lato ovest - risale il corso del fiume Taro fino alla confluenza con
il torrente Gotra (suo affluente di destra) indi lo stesso torrente
Gotra, quindi il riolo del lago secco e raggiunge a quota 1140 il
crinale spartiacque tra la Liguria e l'Emilia - Romagna.
Il confine sud partendo da quota 1140 a monte del rio del lago Secco
segue lo spartiacque tra la regione Emilia - Romagna e la Liguria fino
al monte Gottero a quota 1639 indi ridiscende al passo della Colla, da
cui segue il confine spartiacque tra la regione Emilia - Romagna e
Toscana fino al passo dei 2 Santi a quota 1507 prosegue quindi in
territorio toscano - seguendo la delimitazione amministrativa tra il
comune di Zeri e quello di Pontremoli fino al raggiungimento del
torrente Betigna, indi la mulattiera dei Chiosi fino Case Cervi e al
cimitero Traverde e da questa località alla confluenza del torrente
Mogiola nel fiume Magra, in località Mignano.
Il confine est è rappresentato dal corso del torrente Cisavola dalla
sua immissione nel fiume Magra in località Molinello fino alla
sorgente e da questa raggiunge il passo della Cisa, indi prosegue
lungo lo spartiacque tra l'Emilia - Romagna e Toscana e poco a nord
del monte Molinatico raggiunge quota 1143.
Art. 4
1. Le condizioni ambientali dei boschi destinati alla produzione del
"Fungo di Borgotaro" devono essere quelle tradizionali della zona:
trattamento a taglio raso con rilascio mediamente di 100 matricine ad
ettaro per i boschi governati a ceduo o a ceduo composto di faggio,
castagno, essenze quercine e miste; trattamento a taglio a saltuario
per i castagneti da frutto o da legno governati ad alto fusto:
trattamento a tagli successivi per l'alto fusto di faggio, anche
proveniente da conversioni di ceduo, tagli colturali secondo le norme
previste dalle prescrizioni di massima e polizia forestale per i
boschi di alto fusto di conifere.
E' pure consentito il trattamento a sterzo per i boschi governati a
ceduo di faggio, castagno ed essenze quercine miste al fine di
migliorare la produzione fungina ed assicurare migliore protezione del
terreno.
2. L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere specificatamente
autorizzato per un periodo massimo di sessanta giorni, rinnovabile,
dagli organi tecnici della regione Emilia - Romagna di concerto con la
regione Toscana su proposta dei produttori interessati.
3. Durante le operazioni di raccolta è fatto divieto di:
utilizzare per la raccolta dei carpofori uncini, rastrelli ed altri
strumenti in legno, ferro, plastica ecc. che possono ledere e
danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante
arboree ed arbustive.
asportare la lettiera formata da foglie, parti di rametto, erba ecc.
marcescenti sul letto di caduta, al fine di evitare il danneggiamento
del sottostante micelio;
raccogliere carpofori con diametro della cappella inferiore ai 2 cm
sempreché non siano concresciuti con carpofori di dimensioni superiori
al limite suddetto;
utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica al fine di stimolare
la produzione o l'accrescimento dei carpofori;
non avvalersi per la raccolta di contenitori di plastica rigidi o a
borsa, in quanto non consentono la dispersione eventuale delle spore
fungine.
Sono consentite, perché favoriscono la produzione fungina, le seguenti
operazioni:
a) ripuliture del sottobosco in particolare da calluna brugo, erica
sp., rovi e similari;
b) dispersione dei residui della pulitura di carpofori sul terreno;
c) separazione del carpoforo dal micelio per mezzo di torsione manuale
o con strumento tagliente, purché non venga leso il micelio.
Art.5
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al
precedente art. 4 è accertata dalla Regione Emilia - Romagna di
concerto con la regione Toscana.
I boschi idonei alla produzione del "Fungo di Borgotaro" saranno
inseriti in apposito albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato
dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Parma, di concerto con la camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura di Massa Carrara per i boschi situati in provincia di
Massa Carrara.
Sono idonei alla produzione del "Fungo di Borgotaro" i boschi allo
stato puro o misto delle seguenti specie:
a) latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine,
carpino, nocciolo, pioppo tremolo;
b) conifere: abete bianco e rosso, pino nero e silvestre, pseudotsuga
menzienzii governate sia a ceduo, ceduo composto e fustaia sia
derivata da evoluzione naturale che da conversione.
Anche le aree arbustive, prative, pascolative intercluse o confinanti
con i boschi fino ad una distanza di m 100 dal bordo dei boschi, si
ritengono atte alla produzione del fungo di Borgotaro in quanto
correlato allo sviluppo dell'apparato radicale delle piante.
Con Decreto del Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali sentiti gli Enti e organizzazioni
interessati saranno emanate norme per la tenuta e l'attivazione
dell'albo dei boschi e dei raccoglitori abilitati per la modulistica
da adottarsi per le iscrizioni, le denuncie annuali di produzione e le
certificazioni conseguenti, ai fini del controllo della produzione
riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione
geografica protetta.
Art. 6
Il "Fungo di Borgotaro" all'atto di immissione al consumo deve
presentare per tutte le varietà caratteristiche organolettiche
specifiche, di cui alla descrizione dell'art. 2 ed in particolare
all'olfatto i carpofori devono essere caratterizzati da odore pulito,
non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco.
Il fungo fresco deve essere sano, con gambo e cappella sodi sprovvisto
di terriccio, foglie ed altri corpi estranei. I carpofori non devono
presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di ditteri od altri
insetti su una superficie superiore al 20%. I carpofori devono
presentare superficie liscia, non disidratata ed avere una umidità
inferiore al 90% del peso totale oppure un peso specifico compreso tra
0,8 e 1,1 esente da grinzosità dovute a perdita di umidità.
Art. 7
Per l'immissione al consumo i carpofori devono essere possibilmente
separati per varietà e devono essere commercializzati in contenitori
di legno, preferibilmente di faggio o castagno, dalle dimensioni di 50
cm di lunghezza e 30 cm di larghezza e con sponde basse (padelle) in
modo da essere collocati in un unico strato per facilitare i
controlli.
Al contenitore dovrà essere apposta una retina con inserita fasciatura
sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere
estratto senza la rottura del sigillo.
Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di
stampa delle medesime dimensioni le diciture "Fungo di Borgotaro" e
"Indicazione geografica protetta" oltre agli elementi atti ad
individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore,
data di raccolta, peso netto all'origine, nonché eventuali indicazioni
complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non
idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le
caratteristiche del fungo.
Art. 8
E' fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art.1
qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva.
Art. 9
Chiunque produce, pone in vendita o comunque utilizza per la
trasformazione con la denominazione "Fungo di Borgotaro" un prodotto
che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli
515 e 516 del codice penale e dell'Art. 18 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109.
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Fungo di Borgotaro - funghi porcini, fiera del fungo - Parma, Italy

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IL FUNGO PORCINO I.G.P.
Il "Fungo di Borgotaro" è formato dal carpoforo allo stato fresco di
quattro specie del genere Boletus (sez. Boletus secondo Moser) che
nascono naturalmente nei boschi cedui e di alto fusto della zona
geograficamente delimitata e sono contraddistinte dalle
caratteristiche di seguito elencate.
Boletus aestivalis (Paulet) ex Fr.
Cappello: largo fino a 25 cm, molto carnoso; prima emisferico, poi
convesso-appianato; cuticola vellutata, opaca, asciutta e screpolata
con il tempo secco; color castano chiaro, nocciola, bruno-rossiccio.
Tubuli e Pori: lunghi, liberi, inizialmente bianchi, poi gialli sino a
verde oliva, immutabili; pori tondi, regolari, concolori ai tubuli.
Gambo: massiccio poi slanciato, leggermente clavato; castano più o
meno intenso, decorato da un reticolo evidente biancastro in alto e
poi concolore al gambo sino alla base.
Anello: assente.
Volva: assente.
Carne: soda; poi più tenera; bianca, immutabile al tocco ed al taglio.
Odore: fungino gradevole.
Sapore: dolce e aromatico (nocciola).
Spore: lisce, ellittico- fusiformi, in massa bruno oliva; 14-17/
4,5-7,5 _m .
Habitat: compare a fine primavera, nelle annate più calde, e
fruttifica sino all'autunno;
comune, cresce solitario o a gruppi, prevalentemente sotto latifoglia
(in particolare castagni, querce), ma anche sotto abeti.
Commestibilità: ottimo commestibile sia fresco che secco.
Noto come Porcino d'estate, si distingue dagli altri porcini per la
stagione di crescita e per la cuticola spesso screpolata e cedevole;
può essere scambiato oltre che con B.edulis anche con Tylopilus
felleus che ha però tubuli e pori color rosa e carne molto amara.
Nome italiano: Porcino estivo
Nomi dialettali: Foun&Mac186;u dal cadu, Foun&Mac186;u di russi, Fonzu
russu, Fonzu da staje
Nome inglese: Summer bolete
Nome francese: Cèpe d'été
Nome tedesco: Sommer-Steinpilz
Nome spagnolo: Hongo de verano
Boletus pinophilus Pilat e Dermek
Cappello: largo fino a 30 cm e oltre, da emisferico a convesso
appianato; cuticola finemente vellutata, opaca, a volte pruinosa,
spesso grinzosa; rossastra, sovente bruno-porpora o granata-nerastro.
Tubuli e Pori: tubuli lunghi ed adnati; biancastri, crema-giallo
infine verdi-oliva; pori concolori ai tubuli, macchiati di ruggine a
maturità; immutabili al tocco.
Gambo: carnoso, tozzo ed obeso, biancastro con sfumature rossastre;
decorato da un fitto reticolo
concolore al fondo (bianco in alto, rosso-vinato verso il basso).
Anello: assente.
Volva: assente.
Carne: soda, abbondante; bianca immutabile ma rosso-vinata sotto la
cuticola.
Odore: fungino, gradevole.
Sapore: dolce e delicato.
Spore: lisce, fusiformi, in massa bruno-oliva; 14-17/4,5-5,5 _m.
Habitat: ubiquitario; essenzialmente in latifoglia (castagno e faggio)
ma abbondante anche in alcune conifere; cresce da primavera al tardo
autunno.
Commestibilità: buon commestibile, ottimo da secco.
Fungo molto ricercato, visto il contrasto cromatico, per le confezioni
del sott'olio (Testa nera). E' simile ad alcune forme di B.edulis con
cuticola a tonalità rosso-brune.
Nome italiano: Porcino moro
Nome dialettaie: Móru, Fon&Mac186;u di móri, Moru
Nome inglese: Pinewood Penny Bun, Pine bolete
Nome francese: Cèpe de pins
Nome tedesco: Kiefern-Steinpilz
Nome spagnolo: Boleto de los pinos
Boletus aereus Bulliard ex Fr.,
Cappello: largo sino a 20-25 cm, carnoso, emisferico, poi convesso,
piano allargato; cuticola opaca, secca e vellutata; color bruno-
nerastro più o meno intenso con sfumature ramate o bruno olivacee.
Tubuli e Pori: tubuli regolari, lunghi, bianchi, poi giallo-olivastro,
immutabili al taglio; pori rotondi, minuti concolori ai tubuli.
Gambo: sodo, sovente panciuto poi cilindrico, slanciato, talora
incurvato; bruno-ocraceo con reticolo a maglie disteso su tutta la
superficie, biancastro in alto e quindi concolore al gambo.
Anello: assente.
Volva: assente.
Carne: soda e compatta; bianca ( anche sotto la cuticola) e
immutabile.
Odore: fungino delicato e molto gradevole.
Sapore: dolce, fungino con spunto di nocciola.
Spore: fusiformi, lisce, in massa bruno-oliva; 12-15 /4-5 _m.
Habitat: specie termofila, cresce solitaria o gregaria in
estate-autunno preferibilmente nei boschi di latifoglia (quercia e
castagno).
Commestibilità: ottimo commestibile sia fresco che secco.
Conosciuto come bronzino per il colore del bronzo lavorato; cresce a
quote basse nei periodi più caldi ed è forse il porcino più profumato
ed apprezzato dai buongustai.
Nome italiano: Porcino nero, Bronzino
Nomi dialettali: Magnan,
Nome inglese: Queen bolete, Bronzy bolete
Nome francese: Cèpe bronzé, Cèpe tête de nègre
Nome tedesco: Bronze-Röhrling, Schwarzhütiger-Steinpilz
Nome spagnolo: Hongo (Boleto) negro, Sureny, Onto beltzu
Boletus edulis Bulliard ex Fr.,
Cappello: largo anche oltre 30 cm; carnoso; emisferico, poi convesso,
infine appianato; cuticola leggermente vellutata poi glabra; untuosa a
tempo umido, non separabile; color variabile da bianco, crema,
nocciola a bruno castano e talvolta bruno rossastro.
Tubuli e Pori: tubuli lunghi e liberi al gambo; bianchi tendenti al
giallo verdastro da adulti, immutabili al tocco ed al taglio; pori
piccoli, concolori ai tubuli.
Gambo: pieno, massiccio, ventricoso o cilindrico-clavato; biancastro o
nocciola chiaro; decorato, quasi totalmente, da un fitto reticolo più
chiaro.
Anello: assente.
Volva: assente.
Carne: soda; bianca, immutabile al taglio.
Odore: fungino delicato e gradevole.
Sapore: dolce, aromatico ( nocciola).
Spore: lisce, fusiformi ; in massa bruno-oliva; 14-17/4,5-5,5 _m.
Habitat: comune, cresce in estate fino all'autunno inoltrato (si trova
anche sotto la neve), in conifere e latifoglie, specialmente sotto
abeti, castagni, faggi.
Commestibilità: buon commestibile, ottimo da secco.
Noto ovunque come porcino autunnale, è il più conosciuto in quanto
associato a numerose essenze arboree; spesso scambiato con
B.aestivalis e confuso con Tylopilus felleus che ha pori rosati,
sapore amaro e ritrovato spesso su legno.
Nome italiano: Porcino, Ceppatello buono
Nomi dialettali: Foun&Mac186;u dal fr'ddu, Fonzu da u freddu, Servettu
o Lavu, S'rv'tt (u)
Nome inglese: Penny-bun Bolete
Nome francese: Cèpe de Bordeaux
Nome tedesco: Echter Steinpilz
Nome spagnolo: Calabaza, Hongo comestible
Le descrizioni sono tratte dalla pubblicazione "Funghi in Val Taro e
Val Ceno", a cura dei Micologi del Centro Studi Emidio Borghi, Luigi
Rinaldi e Filippo Galli; l'opera descrive con nome scientifico,
sinonimo, termine volgare, dialettale e tradotto in quattro lingue
straniere, in linguaggio semplice e molto accessibile (con glossario
per i termini più difficili), ma senza rinunciare all'aspetto
scientifico, ben 77 specie di funghi commestibili, non commestibili e
tossici, comparati con altrettante specie somiglianti.
Il manuale, in formato tascabile di quasi 200 pagine, è rivolta a
raccoglitori, turisti, appassionati, escursionisti ed altri ancora,
con presentazione del noto Micologo dr. Francesco Bellù
del Gruppo Micologico Bresadola di Bolzano; essa contiene, oltre a
descrizione, foto a colori e caratteristiche morfologiche dei funghi,
notizie sul territorio, sull'habitat con schede delle principali
piante e sul riconoscimento IGP del "Fungo di Borgotaro".
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13 Settembre / 14 Settembre 2008
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11 Settembre / 14 Settembre 2008
FIERA NAZIONALE del FUNGO PORCINO di ALBARETO
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06 Settembre 2008
Autunno Gastronomico Valtarese
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