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Fungo di Borgotaro - funghi porcini, fiera del fungo - Parma, Italy

Fungo di Borgotaro - funghi porcini, fiera del fungo - Parma, Italy

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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Art. 1
L'indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" è riservata ai
funghi freschi del genere Boletus di cui al successivo Art. 2 che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
La denominazione "Fungo di Borgotaro" designa i carpofori delle
seguenti varietà di boletus derivate da crescita spontanea nel
territorio definito nel successivo art. 3.
A) Boletus aestivalis (anche Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin)
chiamato dialettalmente "rosso" o "fungo del caldo";
cappello: dapprima emisferico, poi convesso - pulvinato: cuticola
pubescente secca (viscida con la pioggia, screpolata con il secco):
colore bruno rosso più o meno scuro, uniforme;
gambo: sodo, prima ventricoso, poi più slanciato cilindrico od
ingrossato alla base, dello stesso colore del cappello, ma a toni più
chiari, interamente percorso da un reticolo, quasi sempre molto
evidente, a maglie biancastre poi più scure;
carne: di consistenza più soffice rispetto ad altri porcini, bianca
senza sfumature sotto la cuticola del cappello - odore e sapore molto
gradevoli;
habitat: in prevalenza nei castagneti - epoca di produzione
maggio-settembre.
B) Boletus pinicola Vittadini (anche B. pinophilus Pilat e Dermek)
chiamato dialettalmente "moro";
cappello: da emisferico a convesso appianato: cuticola pruinosa
biancastra poco aderente e tomentosa prima, glabra e secca poi, colore
granata bruno-rossiccio-vinoso;
gambo: massiccio e sodo, tozzo, di colore da bianco ad ocra a
bruno-rossiccio, reticolo non eccessivamente evidente e solo in
prossimità del bulbo;
carne: bianca, immutabile, bruno-vinosa sotto la cuticola del
cappello, odore poco rilevante, sapore dolce e delicato;
habitat: la forma estiva - più tozza - è presente da giugno in
prevalenza nel castagneto: quella autunnale più slanciata - cresce di
preferenza nel faggeto e sotto l'abete bianco.
C) Boletus aereus Bulliard ex Fries, chiamato dialettalmente "magnan";
cappello: emisferico, poi convesso, infine piano - allargato: cuticola
secca e vellutata, colorazioni bronze-ramate specie negli esemplari
adulti;
gambo: sodo, prima ventricoso poi allungato, colore bruno - ocraceo,
finemente reticolato, per lo più in vicinanza della sommità;
carne: soda, bianca, immutabile, odore profumato, sapore fungino
intenso, ma purissimo;
habitat: in prevalenza nei querceti e nei castagneti, presente da
luglio a settembre, è la specie più xerotermofila rispetto alle altre
varietà di Boletus.
D) Boletus edulis Bulliard ex Fries che dialettalmente prende il nome
"fungo del freddo" in particolare la "forma bianca";
cappello: prima emisferico poi convesso appianato: superficie glabra e
opaca, un po' vischiosa a tempo umido: cuticola non separabile, con
colorazione variabile dal bianco crema al bruno castano e bruno
nerastro con tutte le tonalità intermedie;
gambo: sodo, panciuto prima, allungato poi, da colore biancastro al
colore nocciola più chiaro alla base, reticolo non sempre presente;
carne: soda , bianca, sfumata della tinta della cuticola, immutabile,
odore delicato, sapore tenue;
habitat: nei boschi di faggio, abete e castagno, presente da fine
settembre alla prima neve. Rare le forme estive.
Art. 3
La zona di produzione del "Fungo di Borgotaro" comprende il territorio
idoneo dei comuni di Borgotaro ed Albareto in provincia di Parma ed il
comune di Pontremoli in provincia di Massa Carrara.
Tale zona è così delimitata: il confine nord partendo dal crinale
spartiacque del torrente Cogena a quota 1413 m.s.m. tra l'Emilia
Romagna e la Toscana, la linea di delimitazione prosegue lungo il
corso del torrente Cogena fino alla confluenza del fiume Taro - Sul
lato ovest - risale il corso del fiume Taro fino alla confluenza con
il torrente Gotra (suo affluente di destra) indi lo stesso torrente
Gotra, quindi il riolo del lago secco e raggiunge a quota 1140 il
crinale spartiacque tra la Liguria e l'Emilia - Romagna.
Il confine sud partendo da quota 1140 a monte del rio del lago Secco
segue lo spartiacque tra la regione Emilia - Romagna e la Liguria fino
al monte Gottero a quota 1639 indi ridiscende al passo della Colla, da
cui segue il confine spartiacque tra la regione Emilia - Romagna e
Toscana fino al passo dei 2 Santi a quota 1507 prosegue quindi in
territorio toscano - seguendo la delimitazione amministrativa tra il
comune di Zeri e quello di Pontremoli fino al raggiungimento del
torrente Betigna, indi la mulattiera dei Chiosi fino Case Cervi e al
cimitero Traverde e da questa località alla confluenza del torrente
Mogiola nel fiume Magra, in località Mignano.
Il confine est è rappresentato dal corso del torrente Cisavola dalla
sua immissione nel fiume Magra in località Molinello fino alla
sorgente e da questa raggiunge il passo della Cisa, indi prosegue
lungo lo spartiacque tra l'Emilia - Romagna e Toscana e poco a nord
del monte Molinatico raggiunge quota 1143.
Art. 4
1. Le condizioni ambientali dei boschi destinati alla produzione del
"Fungo di Borgotaro" devono essere quelle tradizionali della zona:
trattamento a taglio raso con rilascio mediamente di 100 matricine ad
ettaro per i boschi governati a ceduo o a ceduo composto di faggio,
castagno, essenze quercine e miste; trattamento a taglio a saltuario
per i castagneti da frutto o da legno governati ad alto fusto:
trattamento a tagli successivi per l'alto fusto di faggio, anche
proveniente da conversioni di ceduo, tagli colturali secondo le norme
previste dalle prescrizioni di massima e polizia forestale per i
boschi di alto fusto di conifere.
E' pure consentito il trattamento a sterzo per i boschi governati a
ceduo di faggio, castagno ed essenze quercine miste al fine di
migliorare la produzione fungina ed assicurare migliore protezione del
terreno.
2. L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere specificatamente
autorizzato per un periodo massimo di sessanta giorni, rinnovabile,
dagli organi tecnici della regione Emilia - Romagna di concerto con la
regione Toscana su proposta dei produttori interessati.
3. Durante le operazioni di raccolta è fatto divieto di:
utilizzare per la raccolta dei carpofori uncini, rastrelli ed altri
strumenti in legno, ferro, plastica ecc. che possono ledere e
danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante
arboree ed arbustive.
asportare la lettiera formata da foglie, parti di rametto, erba ecc.
marcescenti sul letto di caduta, al fine di evitare il danneggiamento
del sottostante micelio;
raccogliere carpofori con diametro della cappella inferiore ai 2 cm
sempreché non siano concresciuti con carpofori di dimensioni superiori
al limite suddetto;
utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica al fine di stimolare
la produzione o l'accrescimento dei carpofori;
non avvalersi per la raccolta di contenitori di plastica rigidi o a
borsa, in quanto non consentono la dispersione eventuale delle spore
fungine.
Sono consentite, perché favoriscono la produzione fungina, le seguenti
operazioni:
a) ripuliture del sottobosco in particolare da calluna brugo, erica
sp., rovi e similari;
b) dispersione dei residui della pulitura di carpofori sul terreno;
c) separazione del carpoforo dal micelio per mezzo di torsione manuale
o con strumento tagliente, purché non venga leso il micelio.
Art.5
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al
precedente art. 4 è accertata dalla Regione Emilia - Romagna di
concerto con la regione Toscana.
I boschi idonei alla produzione del "Fungo di Borgotaro" saranno
inseriti in apposito albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato
dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Parma, di concerto con la camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura di Massa Carrara per i boschi situati in provincia di
Massa Carrara.
Sono idonei alla produzione del "Fungo di Borgotaro" i boschi allo
stato puro o misto delle seguenti specie:
a) latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine,
carpino, nocciolo, pioppo tremolo;
b) conifere: abete bianco e rosso, pino nero e silvestre, pseudotsuga
menzienzii governate sia a ceduo, ceduo composto e fustaia sia
derivata da evoluzione naturale che da conversione.
Anche le aree arbustive, prative, pascolative intercluse o confinanti
con i boschi fino ad una distanza di m 100 dal bordo dei boschi, si
ritengono atte alla produzione del fungo di Borgotaro in quanto
correlato allo sviluppo dell'apparato radicale delle piante.
Con Decreto del Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali sentiti gli Enti e organizzazioni
interessati saranno emanate norme per la tenuta e l'attivazione
dell'albo dei boschi e dei raccoglitori abilitati per la modulistica
da adottarsi per le iscrizioni, le denuncie annuali di produzione e le
certificazioni conseguenti, ai fini del controllo della produzione
riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione
geografica protetta.
Art. 6
Il "Fungo di Borgotaro" all'atto di immissione al consumo deve
presentare per tutte le varietà caratteristiche organolettiche
specifiche, di cui alla descrizione dell'art. 2 ed in particolare
all'olfatto i carpofori devono essere caratterizzati da odore pulito,
non piccante e senza inflessioni di fieno, liquerizia, legno fresco.
Il fungo fresco deve essere sano, con gambo e cappella sodi sprovvisto
di terriccio, foglie ed altri corpi estranei. I carpofori non devono
presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di ditteri od altri
insetti su una superficie superiore al 20%. I carpofori devono
presentare superficie liscia, non disidratata ed avere una umidità
inferiore al 90% del peso totale oppure un peso specifico compreso tra
0,8 e 1,1 esente da grinzosità dovute a perdita di umidità.
Art. 7
Per l'immissione al consumo i carpofori devono essere possibilmente
separati per varietà e devono essere commercializzati in contenitori
di legno, preferibilmente di faggio o castagno, dalle dimensioni di 50
cm di lunghezza e 30 cm di larghezza e con sponde basse (padelle) in
modo da essere collocati in un unico strato per facilitare i
controlli.
Al contenitore dovrà essere apposta una retina con inserita fasciatura
sigillata in modo tale da impedire che il contenuto possa essere
estratto senza la rottura del sigillo.
Sui contenitori stessi dovranno essere indicati, in caratteri di
stampa delle medesime dimensioni le diciture "Fungo di Borgotaro" e
"Indicazione geografica protetta" oltre agli elementi atti ad
individuare: nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore,
data di raccolta, peso netto all'origine, nonché eventuali indicazioni
complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non
idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le
caratteristiche del fungo.
Art. 8
E' fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art.1
qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva.
Art. 9
Chiunque produce, pone in vendita o comunque utilizza per la
trasformazione con la denominazione "Fungo di Borgotaro" un prodotto
che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli
515 e 516 del codice penale e dell'Art. 18 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109.
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di Taro PARMA - Tel. 0525 90155 - info@fungodiborgotaro.com
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