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Fungo di Borgotaro - funghi porcini, fiera del fungo - Parma, Italy

Fungo di Borgotaro - funghi porcini, fiera del fungo - Parma, Italy

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Home page > Il Consorzio > Statuto
CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA "FUNGO
DI BORGOTARO"
Art. 1
DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO - SEDE
A tutti gli effetti di legge è costituito, tra i produttori singoli od
associati, proprieta collettive frazionali denominate Comunalie,
commercianti ed industriali trasformatori, una associazione denominata
CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA 'FUNGO DI
BORGOTARO'
conosciuta più semplicemente come 'Consorzio Fungo di Borgotaro',
volto alla tutela del fungo di Borgotaro fresco, secondo le norme
fissate nel disciplinare di produzione riconosciuto con decreto
ministeriale del Ministro per il Coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali in data 02.12.1993.
Il Consorzio ha sede legale in Borgotaro e ha la durata di anni 30 e
cioè fino al 31.12.2024 e può essere prorogato con delibera
dell'Assemblea consorziale. Il Consorzio può istituire rappresentanze
ovunque in Italia ed all'estero, quando ciò risulti utile al
raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 3
Art. 2
ADOZIONE DI MARCHIO I.G.P.
Il Consorzio adotta un unico marchio 'Fungo di Borgotaro' depositato e
brevettato ai sensi della legge e pertanto la seguente dicitura:
CONSORZIO FUNGO DI BORGOTARO - I.G.P.
ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92'
Apposito regolamento indicherà la forma e la normativa per l'uso dello
stesso.
Art. 3
FINALITA' E SCOPI
Il Consorzio 'Fungo di Borgotaro' non ha fini di lucro e si propone:
1) di potenziare e valorizzare la produzione e la commercializzazione
del fungo spontaneo allo stato fresco del genere Boletus (B. edulis,
B. pinicola, B. aestivum, B. aereus) denominato 'Fungo di Borgotaro',
tutelare l'indicazione geografica protetta, difendendo le peculiarità
caratteristiche in base alle disposizioni contenute nel D.M. 2.12.1993
sulla base del Reg. (CEE) 2081/92 e delle leggi nazionali e decreti
ulteriori che venissero emanati sulla materia.
2) di propagandare in Italia, Europa ed all'Estero, il pregio, le
qualità e le caratteristiche del 'Fungo di Borgotaro' - prodotto
fresco - partecipando, nel limite delle sue possibilità, a tutte le
iniziative tendenti alla ulteriore qualificazione e alla propaganda
del 'Fungo di Borgotaro'. A tale scopo, qualora il Consiglio di
Amministrazione lo ritenga opportuno, potranno essere determinati
prezzi unici di vendita del prodotto fresco confezionato.
3) di procedere alla rilevazione annuale delle quantità di prodotto
fresco spontaneo 'Fungo di Borgotaro' nelle zone delimitate dall'art.
3 del disciplinare di produzione connesso al D.M. 2.12.1993, nonchè la
produzione raccolta da ciascun socio.
4) di rappresentare gli interessi dei consorziati in seno alle
commissioni od Enti di interesse locale, nazionale, europeo ed
internazionale nelle quali vengono trattati problemi inerenti i funghi
spontanei che riguardano le categorie interessate.
5) di studiare il mercato del prodotto fresco, sia sul gradimento
dello stesso, sia sulle possibilità di commercializzazione e di
consumo, sia sui temi che di volta in volta l'Assemblea o il Consiglio
di Amministrazione ritengono di affrontare.
6) di collaborare e vigilare con gli organi amministrativi statali e
regionali e con le Autorità competenti per l'osservanza e per
l'applicazione delle norme relative alla produzione e
commercializzazione del 'Fungo di Borgotaro' e vigilare che le stesse
norme legislative siano applicate dai non consorziati all'interno
della delimitazione dell' I.G.P.
7) di promuovere e coordinare, d'intesa con le pubbliche Autorità,
studi e ricerche concernenti il miglioramento delle tecniche
produttive.
8) di ottenere da parte del Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali l'incarico di vigilanza prevista dall'art. 5
del D.M. 2.12.1993.
9) di assolvere i compiti di intervento derivanti sia dalla
applicazione dei regolamenti comunitari, sia da generali orientamenti
economici nazionali e regionali, assicurando la propria disponibilità
di mezzi adeguati per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente
statuto.
10) di informare ed assistere i consorziati negli adempimenti
consequenziali alle norme legislative e regolamentari in vigore, ivi
compreso quanto attiene alla formazione e successivi aggiornamenti,
sia dell'Albo dei Produttori che del Catasto fungino.
11) di rappresentare i consorziati presso gli organi della Pubblica
Amministrazione e gli Enti pubblici e privati che esercitano le
diverse funzioni di competenza.
12) di favorire accordi con altre categorie economiche, sempre
nell'interesse dei consorziati.
13) di istituire o partecipare alla istituzione di laboratori per la
produzione di piante di latifoglie micorrizzate con micelio di fungo
di Borgotaro e di realizzare aree dimostrative per l'incremento della
produzione fungina.
14) di adoperarsi affinché i soci commercianti ed industriali diano le
preferenze, nei loro acquisti, ai produttori di fungo di Borgotaro
soci del Consorzio, concordando il prezzo, prima dell'epoca di
raccolta, con i produttori stessi.
15) di vigilare affinché i produttori, commercianti ed industriali non
usino il nome ed il marchio del Consorzio o diciture comunque atte a
trarre in inganno il consumatore.
16) di addivenire ad intese o stipulare convenzioni con altri Consorzi
per il regolamento di questioni di interesse reciproco e di espletare,
in collaborazione, anche tramite organismi a partecipazione comune
all'uopo creati, la vigilanza sull'adempimento delle disposizioni del
D.M. 2.12.1993 e del disciplinare di produzione o altre leggi e
decreti emanati sulla stessa materia.
17) di adoperarsi per concordare, ogni anno, con Enti e Privati, la
data di inizio della raccolta del fungo di Borgotaro.
18) di costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per
reato relativo alla materia disciplinata dal D.M. 2.12.1993.
Art. 4
SOCI E MODALITA' DI ADESIONE AL CONSORZIO
In numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore a nove.
Possono far parte del Consorzio persone fisiche e giuridiche
inquadrate in uno delle seguenti categorie:
a) produttori di 'Fungo di Borgotaro', singoli od associati, che
raccolgano il prodotto fresco nei boschi e nei terreni iscritti
all'Albo dell'I.G.P. Fungo di Borgotaro.
b) commercianti ed industriali che commercializzino o trasformino il
prodotto fresco proveniente dai boschi e terreni iscritti all'Albo
dell'I.G.P. Fungo di Borgotaro.
Le categorie sopra indicate devono rispondere alle garanzie richieste
ed alle normative stabilite dal D.M. 2.12.1993 e sue eventuali e
possibili modificazioni.
E' consentita l'ammissione a soci onorari di Associazioni e di Enti
locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che
collaborino con contributi, iniziative proprie o di gruppo,
pubblicazioni ecc. alla valorizzazione del 'Fungo di Borgotaro'. Tali
soci saranno iscritti in apposito Albo, senza diritto di voto.
Art. 5
Chi desidera essere socio del Consorzio deve presentare domanda
scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando;
a) cognome, nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, domicilio e
codice fiscale o partita Iva;
b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'art. 4;
c) ubicazione ed estensione dei boschi e dei terreni compresi
nell'area di indicazione geografica protetta di cui sia proprietario,
comproprietario, usufruttuario od utente e che siano iscritti
all'apposito Albo dei terreni I.G.P.
Nel caso di commercianti ed industriali il quantitativo di funghi
commercializzati freschi o trasformati effettuato nell'anno
precedente.
Se la domanda è proposta da persone giuridiche si deve indicare:
a) la denominazione, la sede e l'attività che ne forma oggetto, il
codice fiscale o partita IVA;
b) la carica della persona che ha la rappresentanza legale e che
sottoscrive;
c) l'organo ufficiale che ha deliberato la presentazione della domanda
e la relativa deliberazione.
L'accoglimento della domanda, che è subordinata all'accettazione ed
all'assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel regolamento e nel
presente Statuto, viene deciso, con giudizio motivato, dal Consiglio
di Amministrazione, che ne dà comunicazione all'interessato.
Art.6
OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno l'obbligo di :
a) sottoscrivere e versare la quota 'una tantum' di partecipazione al
capitale sociale quale quota di ammissione, nonchè i contributi
annuali;
b) di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli
organi sociali;
c) di provvedere alla denuncia di produzione e di sottostare al
controllo che venisse esercitato da funzionari od agenti autorizzati
dal Consorzio, dando piena facoltà a questi di accedere in qualsiasi
momento nei locali ove viene praticata la fase di allestimento del
prodotto da commercializzare o da trasformare;
d) di consentire tutti gli accertamenti che il Consorzio intente
svolgere per la vigilanza ed il controllo sulle produzioni, sui
trasferimenti, sugli acquisti e sulle vendite;
e) di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da
ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli
interessi generali del Consorzio;
f) di indicare, nella vendita e trasformazione, la denominazione
sociale del Consorzio di tutela;
g) di concorrere alla copertura delle spese per i servizi sociali
nella misura che sarà stabilità dai regolamenti, in rapporto alla
quantità dei prodotti posti in vendita, verificabile dalle ricevute
rilasciate dalla C.C.I.A e dal libro di carico e scarico.
I soci del Consorzio potranno far parte di altri Enti purché gli scopi
di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente
Statuto.
I soci non possono cedere il marchio ottenuto dal Consorzio a terzi.
Sui soci inadempienti alle disposizioni del presente resta la facoltà
per il Consorzio di applicare le sanzioni previste dallo Statuto,
qualora ne ricorrano gli estremi.
Art.7
I Soci in regola con le norme statutarie hanno diritto:
a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni
delle cariche sociali;
b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei
modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dai regolamenti e
dalle deliberazioni sociali;
c) di prendere visione del Bilancio annuale e di presentare agli
organi sociali proposte concernenti l'oggetto sociale.
Art. 8
QUOTE DI AMMISSIONE
All'atto dell'ammissione i nuovi consorziati saranno tenuti al
pagamento di una quota di ammissione stabilità annualmente dal
Consiglio di Amministrazione; tale quota potrà essere differenziata
per categorie di Soci.
Quando vi sia trapasso di proprietà per successione o comunque tra
parenti entro il terzo grado, non sarà richiesta alcuna tassa di
ammissione ai nuovi intestatari, i quali peraltro dovranno richiedere
la nuova consistenza di proprietà all'atto della prima denuncia di
produzione.
Art. 9
CONTRIBUTI ANNUALI
Per le spese relative al funzionamento del Consorzio i soci
corrisponderanno a questo un contributo annuo. L'entità del contributo
a carico del socio sarà stabilito ogni anno entro il 30 aprile dal
Consiglio di Amministrazione, con ratifica dell'Assemblea dei Soci.
Art. 10
RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad
esclusione o morte del socio.
Il recesso da socio è ammesso solo dopo il secondo anno dalla sua
ammissione, salvo il caso in cui il socio perda i requisiti richiesti
per la sua iscrizione.
Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne dichiarazione
scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al
Consiglio di Amministrazione, e la sua appartenenza è mantenuta fino
al termine dell'esercizio in corso.
Art. 11
L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere
deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio
che:
a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivati dal presente
statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
b) arrechi in qualunque modo danno morale o materiale al Consorzio;
c) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo
verso il Consorzio o, senza giustificati motivi, non contribuisca al
raggiungimento degli scopi consortili e dei consorziati ovvero
pregiudichi in qualunque modo l'attività del Consorzio;
d) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi del
Consorzio;
e) perda comunque i requisiti previsti per l'ammissione.
L'inadempiente deve in ogni caso essere preventivamente invitato, a
mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà
essere deliberata trascorso un mese dal detto invito e sempre che il
socio si mantenga inadempiente.
Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il Socio escluso
può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avvenuta, al
Comitato dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.
Il Socio escluso decade dalla data di provvedimento dall'esercizio dei
diritti attivi.
Art. 12
Decadono dalla qualità di Soci gli Enti, le società ecc. per cui sia
aperta la procedura di liquidazione ordinaria e coatta amministrativa,
oppure sia dichiarato il fallimento.
In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi potrà essere
ammesso in luogo del Socio defunto, salvo che uno di essi non presenti
domanda di recesso ai sensi dell'art. 10.
Art. 13
Ai Soci che cessano di far parte del Consorzio, come pure ai loro
eredi, non aspetta alcun rimborso.
Art. 14
SANZIONI
Le irregolarità o inadempienze da parte dei consorziati saranno
esaminate dal Consiglio di Amministrazione il quale, se del caso, in
relazione alla gravità delle irregolarità od inadempienze di cui
all'art. 11 potrà deliberare di applicare una delle seguenti sanzioni,
sentito il parere consultivo del Collegio dei Probiviri:
a) richiamo;
b) riprovazione per lettera raccomandata;
c) radiazione dall'Albo dei soci.
Il Socio non potrà essere riammesso se non con parere favorevole del
Consiglio di Amministrazione.
Art. 15
PATRIMONIO SOCIALE
Il Patrimonio Sociale è costituito:
a) dal fondo formato dalle quote di ammissione;
b) dal fondo legale di riserva;
c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito in base a
deliberazione dell'Assemblea.
Il Patrimonio Sociale può essere costituito inoltre da eventuali
lasciti, donazioni, contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali,
internazionali ed esteri.
Art. 16
ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci;
d) il Collegio dei Provibiri;
Art. 17
ASSEMBLEA
Spetta all'Assemblea Ordinaria:
a) eleggere le cariche sociali;
b) approvare il Bilancio annuale;
c) approvare i regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione;
d) ratificare il contributo che ogni Socio è tenuto a versare quale
quota annuale;
e) deliberare sulla compravendita di immobili e costruzione di
fabbricati;
f) deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione sociale
sottoposti al suo esame, con regolare ordine del giorno, dal Consiglio
di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci oppure in seguito a
richiesta scritta o motivata di almeno un quinto dei Soci.
Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle
modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Consorzio, nonchè la
nomina di liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
Art. 18
Tutti i consorziati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e
legale dall'Assemblea regolamentare costituita, le deliberazioni della
quale vincolano anche gli assenti e i dissidenti. Tutti i consorziati
non morosi hanno diritto di prendere parte ai lavori e alle
deliberazioni dell'Assemblea.
Ai soci proprietari di boschi e terreni atti alla produzione di funghi
spetterà un numero di voti, come da seguente prospetto:
- fino a 10 ettari voto n. 1
- da 11 a 50 ettarivoto n.3
- da 50 a 100 ettarivoto n.5
- da 101 a 300 ettarivoto n.10
- da 301 a 500 ettarivoto n.15
- da 501 a 800 ettarivoto n.20
- oltre 800 ettarivoto n.25
Art. 19
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o da chi ne fa le veci.
Il Presidente sceglie tra i presenti due scrutatori, designa il
Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità
dell'ordine del giorno già noto e regola le modalità delle votazioni.
Art. 20
L'Assemblea dei Consorziati sarà convocata ordinariamente una volta
all'anno entro il mese di aprile, per deliberare sul conto consuntivo
del Consorzio del precedente esercizio sociale, sui provvedimenti da
prendersi in relazione al conto stesso ed all'attività normale del
Consorzio; nonchè per nominare i Consiglieri, i Sindaci, per stabilire
l'emolumento dei Sindaci e per fissare le quote sociali.
L'Assemblea potrà essere convocata anche ogni qualvolta lo reputerà
necessario il Consiglio di Amministrazione od il Collegio dei Sindaci,
o quando ne facciano domanda scritta al Presidente del Consorzio tanti
consorziati rappresentanti 1/5 dei voti spettanti a tutti i
consorziati in conformità dell'Art.18.
Nel caso di domanda da parte dei consorziati di convocazione
dell'Assemblea, i consorziati stessi debbono indicare gli argomenti da
trattarsi in Assemblea ed il Consiglio dovrà indire la convocazione
dell'Assemblea stessa entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Art. 21
Le convocazioni delle Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria,
debbono farsi mediante avviso personale ai singoli consorziati.
Tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno da sottoporre
all'Assemblea e l'indicazione del giorno della seconda convocazione,
qualora la prima risulti deserta. Dal giorno dell'invito dell'avviso
di convocazione a quello dell'Assemblea non debbono correre meno di
dieci e non più di trenta giorni.
Art. 22
L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di 1/3 dei
consorziati, rappresentanti almeno la metà di voti; in seconda
convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei
consorziati e dei voti.
Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da altro consorziato, anche
amministratore, mediante opportuna delega scritta.
Gli amministratori non hanno diritto di voto nella deliberazione
relativa all'approvazione del bilancio e a questioni interessanti la
loro qualità.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza di voti
rappresentati.
Trattandosi di persone, le deliberazioni saranno prese a voto segreto.
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate a mezzo di processi
verbali, trascritti sopra registri e firmati dal Presidente, dal
Segretario e da due scrutatori, salvo che il verbale sia redatto da un
Notaio.
Lo scioglimento del Consorzio e le modificazioni al presente statuto
dovranno essere deliberate dall'Assemblea.
In tale caso l'Assemblea, per essere validamente costituita, deve
avere la presenza o la rappresentanza di tanti soci del Consorzio che
rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) dei voti, e ciò
anche in seconda convocazione.
Art. 23
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da 9 membri così
suddivisi:
a) n° 7 membri in rappresentanza dei proprietari dei terreni, dei
commercianti o degli industriali ricadenti nel territorio ad
indicazione geografica protetta.
b) n° 1 membro in rappresentanza delle Amministrazioni Comunali
ricadenti nel territorio ad indicazione geografica protetta.
c) n° 1 in rappresentanza del Consorzio Comunalie Parmensi.
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri
membri.
I Consiglieri che per tre sedute consecutive, senza giustificati e
validi motivi, non sono presenti alle sedute, decadono dall'incarico.
Le giustificazioni devono pervenire al Presidente per iscritto prima
dell'inizio della seduta.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i Soci
membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel
suo seno due Vicepresidenti. Qualora nel corso di un esercizio vengano
a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori, il Consiglio
di Amministrazione provvederà a sostituirli, mediante cooptazione
secondo le norme di cui all'Art. 2386 C.C.
Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione
sia ordinaria che straordinaria, salvo le attribuzioni dell'Assemblea
stabilite dal presente Statuto.
Esso, oltre a disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo
con regolamenti interni, sia generali che particolari, determina o
nomina il Comitato Tecnico e l'eventuale personale del Consorzio;
provvede altresì all'approvazione del Regolamento di applicazione
dello Statuto Sociale.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deciderà annualmente
sulla destinazione delle entrate, seguendo però il criterio che tutto
ciò che esula dalle spese generali di Amministrazione verrà ripartito
in base ai contributi versati dai soci delle zone interessate.
Il Consiglio potrà dare deleghe occasionali ai propri membri e potrà
anche delegare i propri poteri nella misura che crederà opportuna ad
uno dei suoi membri con la qualifica di Consigliere delegato, fermo
restando in ogni caso quanto stabilito dagli articoli 2381 e 2389 del
Codice Civile.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la presenza effettiva
della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno
prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità,
prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro
dei verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 24
Il Presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza anche legale
del Consorzio e la firma consortile, ne cura l'andamento generale e
morale, firma i mandati di incasso, di pagamento e la corrispondenza.
Il Presidente riunisce il Consiglio tutte le volte che lo crede
necessario o almeno quattro volte l'anno.
Il Consiglio deve essere convocato anche quando sia richiesto dal
Collegio Sindacale, oppure da almeno cinque Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso personale, salvo i casi di
urgenza nei quali la comunicazione può essere fatta telefonicamente.
Art. 25
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due
supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci a maggioranza
relativa di voti.
Essi durano in carica tre anni (art. 2400 C.C.) e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale controlla la gestione Sociale e vigila
sull'osservanza delle scritturazioni contabili del Bilancio.
Il Collegio può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento
delle operazioni consortili e su determinati affari.
I Sindaci possono assistere alle sedute del Consiglio di
Amministrazione e devono essere invitati.
Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza
di voti.
I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti sull'apposito
libro.
Art. 26
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea generale nomina inoltre un Collegio dei Probiviri composto
di tre membri, scelti anche tra i non soci, che durano in carica tre
anni e sono rieleggibili, i quali nomineranno nel loro seno il
Presidente.
E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre che la decadenza
definitiva sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci, la risoluzione
di tutte le controversie che avessero a sorgere tra i Soci ed il
Consorzio e gli organi di esso, circa l'applicazione delle sanzioni,
l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni
sociali e concernenti comunque i rapporti sociali o affari intervenuti
tra Consorzio e Soci, sempre che possano formare oggetto di
compromesso.
I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli, con dispensa da ogni
formalità e dall'obbligo del deposito delle decisioni stabilite dal
Codice di Procedura Civile.
Art. 27
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
L'Esercizio Sociale e Finanziario si chiuderà il 31 Dicembre di ogni
anno.
Gli avanzi netti di esercizio saranno devoluti per un terzo (1/3) per
la creazione di un fondo di riserva e per gli altri due terzi (2/3)
per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.
In caso di passività, essa potrà essere colmata attingendo al fondo di
riserva, salvo il ripristino di questo con successivi residui attivi.
Art. 28
In qualunque caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea, con la
maggioranza stabilità dall'art. 19, nominerà uno o più liquidatori,
preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.
Il Patrimonio Sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione,
deve essere destinato ai fini di pubblica utilità.
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di Taro PARMA - Tel. 0525 90155 - info@fungodiborgotaro.com
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Tel. 0525 90155