Statuto del Consorzio per la Tutela della Indicazione Geografica Protetta Fungo di Borgotaro

Art. 1
FONDAZIONE – FORMA GIURIDICA – SEDE – DURATA

A tutti gli effetti di legge, ed in particolare ai fini previsti dall’art. 14, comma 15 e seguenti, della legge 21 Dicembre 1999, n. 526, e ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile è costituito un consorzio volontario, che assume la denominazione di “Consorzio per la Tutela della Indicazione Geografica Protetta Fungo di Borgotaro” (d’ora in poi “Consorzio”).

Il Consorzio ha la sede legale in Borgo Val di Taro (PR).

Esso ha durata sino al 31.12.2024 e può essere deliberata con delibera dell’Assemblea consortile. Il Consorzio può istituire sedi in Italia e all’estero quando questo si renda utile per il raggiungimento degli scopi consortili di cui all’art.3.

Art. 2
ADOZIONE DEL MARCHIO CONSORTILE

Il Consorzio adotta un unico marchio “Fungo di Borgotaro” depositato e brevettato ai sensi della legge utilizzando la seguente dicitura: Consorzio per la Tutela della Indicazione Geografica Protetta Fungo di Borgotaro.

Apposito regolamento indicherà la forma e la normativa per l’uso dello stesso.

Art. 3
SCOPI

Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP “Fungo di Borgotaro”.

  1. promuovere l’applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della IGP “Fungo di Borgotaro”;

  2. definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

  3. tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della IGP “Fungo di Borgotaro” anche attraverso l’informazione del consumatore;

  4. avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla IGP “Fungo di Borgotaro”;

  5. promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità previste dal presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e successive modifiche;

  6. costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile;

  7. conseguire ed espletare l’incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l’esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall’ordinamento vigente;

  8. tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all’Estero, e vigilare affinché da parte di chiunque non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la dicitura “Fungo di Borgotaro”, il marchio consortile, il segno distintivo della IGP “Fungo di Borgotaro”, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l’acquirente od il consumatore;

  9. estendere in Italia ed all’estero la conoscenza e la diffusione dell’IGP “Fungo di Borgotaro”, nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;

  10. operare la scelta dell’organismo di controllo privato autorizzato ai fini dell’art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006, e assicurare l’applicazione del sistema di controllo a tutti i soggetti che operano nel ciclo produttivo descritto e regolamentato nel Disciplinare registrato;

  11. collaborare nell’attività di vigilanza con l’ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, ai sensi del D.M. del 12 Ottobre del 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell’art.14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nell’attività di vigilanza. Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziare per il conseguimento dell’oggetto sociale, anche concedendo fideiussioni, avalli e garanzie. Inoltre il Consorzio nell’ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell’interesse dei consorziati:

11.1)Favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, anche direttamente, la vendita e l’esportazione da parte dei consorziati che contribuiscono all’affermazione della IGP “Fungo di Borgotaro”.

11.2)Supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;

11.3)Assiste i soci in ogni questione di interesse comune;

11.4)Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della IGP “Fungo di Borgotaro” o ad accrescere la rinnovazione e la conoscenza;

11.5)Intraprende qualsiasi iniziativa nell’interesse dei consorziati.

Art. 4
CONSORZIATI E MODALITÀ DI ADESIONE

Possono far parte del Consorzio tutti gli operatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate che siano iscritte in una o entrambe le categorie previste dall’art. 2 lett. b), del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414, per la “filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati”, ossia:

b1)produttori agricoli;

b2) confezionatori.

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così come previsto dall’art. 3 del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414 ed in particolare quanto riportato all’art.3 e art. 4 lett. b) del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61413.

I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere tutti iscritti all’Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a svolgere attività di controllo e certificazione.

I Soggetti che desiderano far parte del Consorzio richiedono l’iscrizione in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla categoria o alle categorie alle quali vogliono essere inseriti nel Libro Soci, specificando le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici;

- Attività svolta: produttore agricolo o confezionatore;

- Ubicazione ed estensione dei boschi compresi nella zona di produzione prevista dal Disciplinare di produzione di cui sia proprietario, comproprietario, usufruttuario;

- Ubicazione dei locali adibiti al confezionamento.

Se la domanda è proposta da persone giuridiche deve essere indicato:

    • La denominazione, la sede e l’attività che ne forma oggetto, il codice fiscale o partita Iva;

    • La carica della persona che ha la rappresentanza legale e che sottoscrive.

L’accoglimento della domanda, che è subordinata all’accettazione ed all’assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente Statuto, viene decisa con giudizio motivato dal Consiglio di Amministrazione che entro 60 giorni ne dà comunicazione all’interessato.

Art. 5
DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

Ai fini del presente Statuto per “Fungo di Borgotaro” si intende la IGP registrata con Regolamento (UE) n 1106 del 12 giugno 1996, certificato come tale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento n. 510/2006, la cui produzione avviene ai sensi del Disciplinare di Produzione registrata ai sensi della normativa sopra indicata.

Art. 6
OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

I soci hanno l’obbligo di:

  1. osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

  2. rispettare tutto quanto statuito dal disciplinare di produzione;

  3. sottoscrivere e versare la quota di ammissione e i contributi annuali;

  4. consentire ed agevolare il controllo da parte dell’organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato e la vigilanza da parte del Consorzio, secondo le rispettive competenze, sulla propria attività di produzione e sulla regolarità della relativa commercializzazione, tramite sopralluoghi, verifiche ed esami della IGP “Fungo di Borgotaro”, dei metodi, dei sistemi e degli ambienti di produzione, della documentazione prescritta comunque tenuta;

  5. cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli interessi generali del Consorzio;

  6. non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del Fondo Consortile;

  7. sottoporre al Collegio Arbitrale di cui all’art. 23, le controversie con il Consorzio;

  8. comunicare al Consorzio tempestivamente ogni variazione delle forme di esercizio dell’impresa consorziata e dei soggetti autorizzati a rappresentarla.

I soci hanno diritto:

  1. di partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;

  2. di qualificarsi come appartenenti al Consorzio, utilizzare il marchio del Consorzio ed usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dei regolamenti, eventualmente adottati, e dalle deliberazioni sociali;

  3. a tutte le prerogative derivanti dal presente Statuto;

  4. di esercitare tutti i diritti che discendono dal disciplinare di Produzione.

 

Art. 7
QUOTE DI AMMISSIONE

All’atto dell’ammissione i nuovi consorziati sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione; tale quota potrà essere differenziata per categorie di Soci.

Quando vi sia trapasso di proprietà per successione o comunque tra parenti entro il terzo grado, non sarà richiesta alcuna tassa di ammissione ai nuovi intestatari, i quali peraltro dovranno dichiarare la nuova consistenza di proprietà all’atto della prima denuncia di produzione.

Art. 8
CONTRIBUTI CONSORTILI

I contributi previsti per le attività interne a favore solo ed esclusivamente dei consorziati sono costituiti:

  1. Dal contributo annuale stabilito dal CDA da addebitarsi in un’unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel libro soci al 31 ottobre dello stesso anno;

  2. Da contributi straordinari, stabiliti dal CDA per sostenere attività o finalità straordinarie comunque attinenti agli scopi statutari, da corrispondersi nella misura di volta in volta stabilita dal Consiglio medesimo;

  3. Da ogni altra tariffa richiesta nel caso specifico dal CDA per il conseguimento degli scopi statutari.

Art. 9
COSTI CONSORTILI

Ai sensi dei D.M. del 12 settembre 2000, n.410, art.1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell’art. 14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre1999, n. 526, sono posti a carico:

  1. Di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;

  2. dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate all’art. 4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall’art. 3, del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell’ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall’organismo di controllo privato o dall’autorità pubblica designata per il prodotto specifico, ed idonea ad essere certificata a IGP.

Sono poste a carico delle categorie individuate art. 4, del D.M. 61413, art. 1, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all’art. 2 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell’art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio e mai potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

Art. 10
RECESSO DEL CONSORZIATO

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o morte del socio.

Il recesso da socio è ammesso solo dopo il secondo anno dalla sua ammissione, salvo il caso in cui il socio perda i requisiti richiesti per la sua iscrizione.

Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione, e la sua appartenenza è mantenuta fino al termine dell’esercizio in corso.

Art. 11
ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

L’esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivati dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

b) arrechi in qualunque modo danno morale o materiale al Consorzio;

c) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi consortili e dei consorziati ovvero pregiudichi in qualunque modo l’attività del Consorzio;

d) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi del Consorzio;

e) perda comunque i requisiti previsti per l’ammissione.

L’inadempiente deve in ogni caso essere preventivamente invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l’esclusione potrà essere deliberata trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione il Socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avvenuta, al Collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Il Socio escluso decade dalla data di provvedimento dall’esercizio dei diritti attivi.

Art. 12
DECADENZA

Decadono dalla qualità di Soci gli operatori per cui sia aperta la procedura di liquidazione ordinaria e coatta amministrativa, oppure sia dichiarato il fallimento.

In caso di morte del Socio, l’erede o uno degli eredi potrà essere ammesso in luogo del Socio defunto, salvo che uno di essi non presenti domanda di recesso ai sensi dell’art. 10.

Art. 13
RIMBORSI

Ai Soci che cessano di far parte del Consorzio, come pure ai loro eredi, non spetta alcun rimborso.

Art. 14
SANZIONI

Le irregolarità o inadempienze da parte dei consorziati saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione il quale, se del caso, in relazione alla gravità delle irregolarità od inadempienze di cui all’art. 11 potrà deliberare di applicare una delle seguenti sanzioni, sentito il parere consultivo del Collegio Arbitrale:

a) richiamo;

b) riprovazione per lettera raccomandata;

c) radiazione dal Libro dei soci.

Il Socio non potrà essere riammesso se non con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15
PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito:

a) dal fondo formato dalle quote di ammissione;

b) dal fondo legale di riserva;

c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito in base a deliberazione dell’Assemblea.

Il Patrimonio Sociale può essere costituito inoltre da eventuali lasciti, donazioni, contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali, internazionali ed esteri.

Art. 16
ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio dei Sindaci;

Art. 17
ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti i soci, anche rappresentati singolarmente e/o in forma associata e potrà essere convocata anche al di fuori dalla sede legale purché in Italia. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 18
ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo dell’esercizio;

  2. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme previste dal presente Statuto;

  3. nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il relativo Presidente;

  4. determina il compenso dei componenti del Collegio Sindacale sia deliberando direttamente sia delegando il Consiglio, con o senza predeterminazione di limiti o criteri;

  5. delibera la scelta dell’organismo di controllo;

  6. delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e comunque previsti dal presente Statuto anche in attuazione dei relativi regolamenti, nonché su ogni altro argomento attinente all’ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza di voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

Art. 19
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) di essi. Le deliberazioni sia in prima e sia in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto, la modifica del Disciplinare, la proroga della durata del Consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi. Una volta adottate le delibere riguardanti le modifiche allo statuto e quelle al Disciplinare di Produzione dovranno essere poi sottoposte, per l’approvazione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Inoltre rientra tra i poteri dell’Assemblea straordinaria svolgere ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuisca ad altri organi consortili e sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

Art. 20
DIRITTO DI VOTO

Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti proporzionalmente alla quantità di prodotto controllato e idonea alla certificazione, determinata per classi, a lui attribuite rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllato e dichiara idonea alla certificazione da parte dell’organismo di controllo autorizzato per la medesima categoria nell’anno solare precedente.

Alla categoria dei produttori agricoli è riservata una percentuale di rappresentanza nel organi pari al 66%, mentre alla categoria dei confezionatori è riservata una percentuale di rappresentanza pari al restante 34%. Ciò in caso di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alle medesime categorie. In caso di una non totale adesione della categoria dei confezionatori, la percentuale di rappresentanza della suddetta categoria è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata e conforme ai soggetti controllati, della stessa categoria, non aderente al Consorzio.

La determinazione del numero e dell’ampiezza delle classi di cui al 1° paragrafo del presente articolo verranno definite con apposito regolamento approvato dall’Assemblea secondo le maggioranze previste nei successivi articoli, predisposto dal CDA, in modo conforme ai requisiti di rappresentatività rappresentanza dei soggetti partecipanti al processo produttivo dell’IGP “Fungo di Borgotaro”, secondo quanto espressamente previsto nei DD.MM. del 12 aprile 2000 nn. 61413 e 61414, riguardanti i requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela e i criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi.

Ai soci agricoltori, conduttori a qualsiasi titolo di possesso di boschi e terreni atti alla produzione di funghi spetterà un numero di voti, come da seguente prospetto in base alla superficie:

 

- inferiore a 100 ettari

voto n.

1

- da 100 a 500 ettari

voto n.

2

- oltre i 500 ettari

voto n.

3

 

Ai soci commercianti spetterà un voto.

Art. 21
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

I Consiglieri che per tre sedute consecutive, senza giustificati e validi motivi, non sono presenti alle sedute, decadono dall’incarico. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente per iscritto prima dell’inizio della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i Soci membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno due Vicepresidenti. Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli, mediante cooptazione secondo le norme di cui all’Art. 2386 C.C.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo le attribuzioni dell’Assemblea stabilite dal presente Statuto.

Esso, oltre a disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo con regolamenti interni, sia generali che particolari, determina o nomina il Comitato Tecnico e l’eventuale personale del Consorzio; provvede altresì all’approvazione del Regolamento di applicazione dello Statuto Sociale.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deciderà annualmente sulla destinazione delle entrate, seguendo però il criterio che tutto ciò che esula dalle spese generali di Amministrazione verrà ripartito in base ai contributi versati dai soci delle zone interessate.

Il Consiglio potrà dare deleghe occasionali ai propri membri e potrà anche delegare i propri poteri nella misura che crederà opportuna ad uno dei suoi membri con la qualifica di Consigliere delegato, fermo restando in ogni caso quanto stabilito dagli articoli 2381 e 2389 del Codice Civile.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro dei verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza anche legale del Consorzio e la firma consortile, ne cura l’andamento generale e morale, firma i mandati di incasso, di pagamento e la corrispondenza.

Il Presidente riunisce il Consiglio tutte le volte che lo crede necessario o almeno quattro volte l’anno.

Il Consiglio deve essere convocato anche quando sia richiesto dal Collegio Sindacale, oppure da almeno cinque Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso personale, salvo i casi di urgenza nei quali la comunicazione può essere fatta telefonicamente.

Art. 23
COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea e si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, e di due supplenti, iscritti al Registro dei Revisori di cui al D. Lgs n.88/1992. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull’osservanza dello statuto e della normativa civilistica e fiscale.

Art. 24
COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed il consorzio relativamente all’interpretazione ed applicazione del presente statuto, non composte entro un mese dal loro insorgere, sono rimesse esclusivamente alla decisione di un organo arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal presidente del Tribunale di Parma. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale; la sede del collegio sarà presso il domicilio del presidente del Collegio.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina.

Il Collegio arbitrale avrà funzioni di arbitro irrituale ed assumerà le proprie determinazioni, nel rispetto del contraddittorio secondo diritto; avrà potere di deviare dal risultato conseguente alla norme di diritto ove tale risultato fosse ritenuto palesemente iniquo sulla base della valutazione dei fatti e di una regola di equità che gli arbitri dovranno individuare e motivare riferendosi a criteri e principi generali.

Il Collegio depositerà il lodo presso il Consorzio entro novanta giorni dalla nomina del presidente, salvo una proroga per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni, deliberata insindacabilmente dallo stesso Collegio arbitrale. Ulteriori proroghe potranno essere concesse dalle parti. Il Collegio dovrà comunicare la sua inappellabile decisione alle parti contendenti con relativa motivazione mediante plico raccomandato.

Rimane sempre salva la facoltà di aderire l’autorità giudiziaria ordinaria.

Il Collegio arbitrale, infine, provvederà a deliberare sulle spese e competenze di arbitrato e potrà richiedere depositi ed acconti e stabilirà su quale parte farne carico.

Art. 25
LIBRI SOCIALI

Il Consorzio deve tenere oltre a quelli previsti dalla legge i seguenti libri:

  1. il libro dei soci;

  2. il libro delle Assemblee;

  3. il libro del Consiglio di Amministrazione;

  4. libro del Collegio Sindacale.

Art. 26
SCIOGLIMENTO

Il Consorzio addiviene allo scioglimento per una delle seguenti cause;

    • decorso del termine;

    • impossibilità di conseguire l’oggetto sociale;

    • deliberazione unanime dei consorziati;

    • altre cause previste dalla legge.

 Art. 27
LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori. I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione.

Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile e, in caso di insufficienza, il residuo verrà addebitato a ciascun consorziato. La quota del consorziato insolvente, salve le possibili azioni di recupero e di danni nei suoi confronti, graverà in parti uguali, sugli altri consorziati.

Art. 28
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni del codice civile in materia.


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